Riconoscimento delle prescrizioni a fini assicurativi
Nel mese di dicembre la segreteria Federottica, coadiuvata dall’ufficio legale, scrivevano all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) e all’ANIA (Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici) in quanto da tempo pervenivano segnalazioni da parte di associati che diverse Assicurazioni e Fondi di assistenza sanitaria non riconoscevano le prescrizioni di occhiali da vista eseguite dagli ottici e dagli ottici optometristi, creando così non poco imbarazzo verso il consumatore e nei confronti della categoria.
Nella segnalazione venivano riportati con precisione, tra l’altro, i riferimenti normativi a giustificazione del fatto che, ai fini della deducibilità delle spese a fini fiscali, erano sufficienti le prescrizioni rilasciate dall’ottico che aveva eseguito ed applicato il dispositivo medico nell’esercizio della sua attività professionale.
A seguito di questo interessamento, interveniva IVASS sensibilizzando sul tema. Di seguito interveniva anche ANIA presso le proprie associate invitando le stesse, in base all’articolo 12 del Regio Decreto n.1334 del 31 maggio 1928, a verificare attentamente che nei contratti assicurativi nei quali fosse previsto il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di lenti ed occhiali da vista, venisse riconosciuta la prescrizione rilasciata da un’ottico optometrista.
Felici del risultato, sapendo che potrebbero comunque verificarsi nuovamente disguidi anche per ovvi motivi temporali, tecnici ed organizzativi, invitiamo gli associati a segnalarci eventuali ulteriori criticità.
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