Precursori di Droga : ANPP e NP in categoria 1
Con il Regolamento Delegato UE n. 2018/729 del 26 febbraio 2018, in vigore dal 7 luglio 2018, le sostanze ANPP e NPP, precursori diretti e/o indiretti del fentanil, sono state inserite nella Categoria 1 dei precursori di droga.
I precursori (o sostanze classificate) sono alcune sostanze chimiche , contenuti nell’allegato I del reg. (CE) n. 273/2004, normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito anche in quantitativi rilevanti, ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.
Essi sono classificati in 4 Categorie, soggette ciascuna ad una serie di misure di controllo e di monitoraggio specifica. La categoria 1 è quella sottoposta a controlli più rigorosi.
L’utilizzo (immagazzinamento, fabbricazione, produzione, trasformazione, commercio, distribuzione, esportazione, importazione o intermediazione) a qualsiasi titolo dei precursori di Categoria 1 è subordinato al rilascio di una Licenza per operatori di precursori di Categoria 1, con validità triennale da parte del Ministero della salute.
Anche la movimentazione di detti precursori è regolamentata, sia per transazioni in ambito comunitario, mediante l’obbligo di consegna di una dichiarazione d’uso al fornitore, sia per transazioni con paesi non comunitari, attraverso l’obbligo di rilascio di permesso singolo di esportazione e di importazione i cui modelli devono essere obbligatoriamente richiesti all’Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute.
Infine, tutti gli operatori in possesso di licenza per l’utilizzo a qualsiasi titolo, compresa l’attività di intermediazione e l’uso sperimentale o scientifico, di sostanze classificate in categoria 1 devono inviare annualmente entro il 15 febbraio all’Ufficio Centrale Stupefacenti un Rendiconto dei quantitativi di sostanze classificate in categoria 1- compresi i corrispondenti sali – prodotti, acquistati, forniti o utilizzati nel corso dell’anno precedente, nonché la giacenza all’1 gennaio e al 31 dicembre.
Regolamento UE 2018 – 729 ANPP e NPP precursori di droga
http://ascofarve.com/2018/05/29/precursori-di-droga-anpp-e-np-in-categoria-1/