Detrazioni delle spese veterinarie 2018
C’è tempo fino al 23 luglio per presentare il 730/2018 tramite un CAF o intermediario (9 luglio se tramite il proprio sostituto d’imposta). La legge di Bilancio 2018 ha infatti slittato la consueta scadenza del 730 per distribuire meglio le scadenze fiscali durante l’anno.
Il 730, lo ricordiamo, è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati, che offre il vantaggio di ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un’identità SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) o anche utilizzando anche le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o una Carta nazionale dei servizi.
Per le spese veterinarie sostenute per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, la normativa fiscale prevede una detrazione Irpef del 19% fino ad un importo massimo di 387,34 euro, ma con una franchigia di 129,11 euro (circolare 207/E/2000). In pratica è possibile ottenere una detrazione massima di Euro 49,00 (387 – 129= 258, 19% di 258= 49)
Le spese veterinarie ammesse alla detrazione comprendono:
- le prestazioni professionali rese dal veterinario (circolare 207/E/2000);
- l’acquisto di medicinali veterinari (circolare 55/E/2001);
- le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie
L’acquisto dei medicinali veterinari va necessariamente documentato mediante lo scontrino “parlante”, che dovrà riportare, oltre al codice fiscale del soggetto destinatario, anche la natura e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, per quanto concerne la natura di farmaco, questa è attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso. (Cfr. Ris. 218/2009, Circ. 40/E del 2009, Ris. 24/2017 Agenzia Entrate). Non è necessario invece conservare una copia della prescrizione veterinaria (Ris. 24/2017 Agenzia Entrate).
Detrazioni Spese Veterinarie Giugno_2018
http://ascofarve.com/2018/07/04/5626/