Bonus pubblicità sulla stampa: emanato il decreto attuativo

Domande dal 23 settembre al 22 ottobre 2018. Riguarda solo gli investimenti pubblicitari incrementali sia su stampa, sia online, anche del terzo settore.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018 il “Regolamento di attuazione del credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali” (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90), che disciplina le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni normative, di cui all’articolo 57-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificate dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio (DL 148/2017), che lo ha esteso agli investimenti sulle testate online e delle imprese del terzo settore.

È in corso di adozione il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, previsto dall’articolo 5, comma 1 del Regolamento, con il quale saranno definite le modalità per la presentazione della comunicazione telematica sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Di tale atto verrà data notizia sul sito del Dipartimento Editoria, non appena emanato.
Il decreto attuativo fa chiarezza su chi avrà diritto all’agevolazione fiscale sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sia sulla stampa cartacea e online, così come su radio e tv, introdotta per legge lo scorso anno.

Due i principali chiarimenti:

1) È discriminante l’aver fatto pubblicità nell’anno precedente.
Le imprese, i lavoratori autonomi, nonché gli enti non commerciali possono beneficiare del credito d’imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali purché il loro valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. L’incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui mezzi di informazione di cui al periodo precedente.
In sostanza, il Consiglio di Stato ha respinto la tesi della Presidenza del Consiglio secondo la quale si sarebbe dovuto considerare integralmente agevolabile la spesa pubblicitaria dei soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.

2) Alle microimprese, piccole e medie imprese si applica la misura ordinaria del 75 per cento.
Secondo il richiamato articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il credito d’imposta è elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative.
La concessione di tale maggiorazione è, però, subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75 per cento.
 

Presentazione della domanda

Per il 2018 la comunicazione telematica sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle entrate (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria) deve essere presentata a partire dal sessantesimo giorno (23 settembre) ed entro il novantesimo giorno (22 ottobre 2018) successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto). Per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione va effettuata in modo separato.
Per gli anni successivi è prevista una finestra temporale nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.

La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dell’ente non commerciale o dal lavoratore autonomo deve contiene:
a) gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sugli organi di cui all’articolo 3, comma 1(stampa quotidiana e periodica anche online e radio e TV locali);
c) la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l’anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi (stampa e radioTV);
d) l’ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei due fondi.

Il Bonus in sintesi

Beneficiari – imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché enti non commerciali.
Investimenti agevolabili – investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali); inoltre, sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016.
Investimenti esclusi – l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia, nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.
Tipologia di agevolazione – credito d’imposta.
Misura dell’agevolazione – 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% (ora ancora al 75%) nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
Utilizzo del bonus – il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Limiti – il beneficio è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.
Entrata in vigore del decreto – 8 agosto 2018.

Articolo tratto dal “Bollettino Uspi” – Unione Stampa Periodica Italiana, a cui Ottica Italiana è associata.  

http://www.federottica.org/leggi.php?idcontenuti=1566