Il punto: linee guida e sentenza sulle farmacie
Nel nuovo numero della rivista L’Audioprotesista, online sul nostro sito, il segretario nazionale ANA-ANAP, Corrado Canovi, fa il “punto” sulle Linee guida del Tecnico audioprotesista e la sulla Sentenza relativa all’attività in farmacia.
La legge 8 marzo 2017 n.24 stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie si attengano, nello svolgimento della loro attività, alle raccomandazioni previste dalle Linee Guida pubblicate dalle Associazioni Tecnico-Scientifiche. ANAP, grazie al cambio di Statuto recentemente approvato, ha costituito un proprio Comitato Tecnico – Scientifico che sarà ufficialmente nominato e presentato durante il prossimo Congresso Nazionale FIA: grazie a questo comitato, ANAP diventerà un’Associazione Tecnico-Scientifica a tutti gli effetti, con la possibilità di redigere ed emanare le Linee Guida previste dalla Legge per la professione di Tecnico Audioprotesista.
Al di là delle disquisizioni da legulei, si tratta di un’enorme opportunità per aggiornare la disciplina audioprotesica e ridefinire – alla luce dei cambiamenti legislativi e tecnologici degli ultimi anni – l’ambito di attività dell’Audioprotesista. Il D.M. 668/94, il nostro “atto di nascita”, risale a più di due decenni fa: all’epoca non eravamo laureati (non solo, eravamo ancora professione ausiliaria e ora siamo Professione Ordinata: un doppio salto da serie C a Serie A), non esisteva l’Educazione Continua in Medicina e si utilizzavano gli apparecchi acustici analogici. La legge, che non può inseguire tutti i cambiamenti che sopravvengono dopo la sua approvazione, è rimasta ferma: noi no. Proprio per questo, d’ora in poi, alle leggi che istituiscono i vari profili professionali andranno ad unirsi le Linee Guida delle Associazioni Tecnico – Scientifiche, strumenti più agili, aggiornati ed aggiornabili di Decreti Ministeriali. E, soprattutto, scritti per i professionisti dai professionisti.
A testimonianza dell’importanza che rivestono, oltre all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci ANAP, le Linee Guida dovranno essere presentate alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per il seguito di competenza e per il necessario patrocinio presso l’Istituto Superiore di Sanità.
Scrivere le regole del gioco comporta una grande assunzione di responsabilità, specialmente in un settore come il nostro che tratta soggetti deboli e le cui necessità devono essere gestite con la massima professionalità. Conoscenza e competenza non bastano: l’Audioprotesista moderno non può essere solo l’esperto di udito e apparecchi acustici, ma un professionista sanitario che deve sapere come trattare il care-giver, come relazionarsi con le altre professionalità sanitarie; che deve conoscere le leggi che riguardano il debole d’udito e saperlo consigliare al meglio; deve essere (ed è), insomma, il punto di riferimento per la rimediazione della sordità. Le Linee Guida prenderanno atto di tutto ciò che siamo diventati, individuando gli oneri della professione, ma cementeranno il nostro campo di attività scongiurando (perdonatemi il termine da Codice Penale, improprio ma efficace), qualsiasi “appropriazione indebita” delle nostre riserve di esercizio: tutto ciò che è scritto nelle Linee Guida è competenza esclusiva dell’Audioprotesista e di nessun’altra figura sanitaria o parasanitaria. E la “scelta” della soluzione acustica più appropriata, con buona pace di chi crede opportuno “appaltarla” ad altri (gioco di parole voluto) – per altro con scarsi risultati visto che, anche grazie all’attività di contrasto ANA ANAP in tutte le sedi, le gare d’appalto sono oggi (a quasi due anni dal DPCM possiamo dirlo?) più uno spauracchio sulla carta che un pericolo concreto – è un’attività che può svolgere esclusivamente l’Audioprotesista.
Non solo Linee Guida: dopo la sentenza GHOST riguardante gli amplificatori acustici, recentemente è stato fatto un’ulteriore passo in avanti nella tutela della professione. La Sentenza n. 4877 del Consiglio di Stato, depositata l’8 agosto di quest’anno, ha stabilito, infatti, che all’interno di qualsiasi struttura in cui si svolgano altre attività sanitarie o commerciali – come farmacie, parafarmacie, centri commerciali – , può essere svolta attività audioprotesica solo se sussistono i requisiti professionali (l’Audioprotesista) e strumentali previsti dalla Legge.
La Sentenza dirime, finalmente, un dubbio spesso sollevato riguardante l’ambito di applicazione dell’art. 102 del TULS (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) per il quale “il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie”. Secondo la Sentenza, l’”esercizio cumulativo” non riguarda la struttura, ma il farmacista in quanto professionista: l’attività audioprotesica svolta all’interno delle farmacie è sempre ammessa fuorché nel caso in cui la stessa sia svolta dal medesimo farmacista, anche se in possesso anche della laurea in Tecniche Audioprotesiche.
Il principio qui affermato è, ancora una volta, che laddove c’è rimediazione della sordità, devono esserci un Audioprotesista abilitato e una struttura dotata della strumentazione adeguata. Dopo più di cinquant’anni di Associazione, questo deve solo renderci orgogliosi.
Corrado Canovi
Segretario Nazionale ANA-ANAP
http://audioprotesista.it/?p=2019