Fatturazione elettronica : tra criticità e possibili deroghe

L’obbligo di fatturazione elettronica è previsto per il 1 gennaio 2019, anche tra operatori IVA (operazioni Business to Business, c.d. B2B) e consumatori (operazioni Business to Consumer, c.d. B2C). Tale obbligo comporterà un adeguamento informativo e strutturale dei processi legati al comparto della farmacia, tenendo conto soprattutto del numero esiguo di transazioni giornaliere svolte delle singole farmacie, nei confronti degli stakeholders, tra cui grossisti, fornitori ed utenti finali. Ma la discussione sembra ancora aperta.

Il 15 novembre u.s. il Garante della Privacy si è rivolta all’Agenzia delle Entrate con una nota ufficiale. , nella quale evidenziava “rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di “far sapere con urgenza come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica

Da questa presa di posizione ufficiale, sono nate discussioni circa eventuali cambiamenti da apporre al quadro normativo così fissato. Modifiche in relazione alla tecnologia e ai metodi di conservazione e analisi dei dati e persino esoneri per particolari tipologie di professionisti, come i medici e i farmacisti che operano a livello finale (cioè direttamente col paziente, e non facenti parte di altri stakeholders), che già provvedono ad inviare i suddetti dati mediante il Sistema Tessera Sanitaria.

Il presidente della Commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai (Lega) ha più volte espresso la necessità di “una riflessione più profonda, che non stravolga l’impianto della normativa, ma eviti di percorrere strade rispetto alle quali non solo le associazioni di categoria ma anche le Autorità indipendenti hanno espresso un allarme che sarebbe irresponsabile trascurare

E non è un caso che proprio questi giorni sia stato approvato dalla stessa commissione, l’emendamento 10.0.100 all’art. 10 del DDL 886 – Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, presentato dal relatore Emiliano Fenu (M5S), che recita: «Per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’ invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono esonerati dall’ obbligo di fatturazione elettronica di cui all’ articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’ elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata».

Il testo dovrà ora essere approvato dall’ Aula al fine di completare la prima lettura. Quindi passerà alla Camera per l’approvazione definitiva.

(di Francesca Innocenzi)

http://ascofarve.com/2018/11/27/fatturazione-elettronica-tra-criticita-e-possibili-deroghe/