Aggiornamenti sulla fatturazione elettronica nei centri ottici
Fiscale
Aggiornamenti sulla fatturazione elettronica nei centri ottici
L’attività degli esercenti commercio al dettaglio, come l’attività al dettaglio dei centri ottici, rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […]».
In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).
I centri ottici, a partire dal 1° gennaio 2019, non possono emettere fattura elettronica per i dati che sono da inviare al sistema Tessera Sanitaria. Devono emettere fattura elettronica solo per i soggetti IVA e ai clienti privati per fatture i cui dati non sono da comunicare al sistema Tessera Sanitaria.
Tenendo conto di quanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, dovesse richiedere l’emissione della fattura elettronica, l’esercente potrà alternativamente:
- in caso di fattura elettronica differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale. In tal caso l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale se oggetto di una fatturazione elettronica differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.
- in caso di fattura elettronica immediata, trasmettere al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI) la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura oppure la ricevuta del POS in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale e, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.
Una delle novità previste dal DL n. 119/2018 riguarda i tempi di invio della fattura elettronica dal momento della sua stesura (si ricorda che la fattura si definisce emessa una volta consegnata al destinatario oppure a SdI a seconda dei casi).
Dal 1° gennaio 2019 e fino al 30 giugno 2019, è possibile procedere con l’invio dal momento in cui è effettuata l’operazione fino a giorno precedente a quello di liquidazione d’imposta. A partire dal 1° luglio 2019 entro il termine dei dieci giorni successivi.
Per quanto riguarda i Documenti di trasporto (DDT), questi possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati, in formato digitale, alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.
Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura elettronica differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.
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