Ricetta Elettronica Veterinaria; nessuna deroga per i pets
L’emendamento 9.0.600 del Decreto Legge Semplificazione, sulla deroga cartacea all’obbligo di ricetta elettronica veterinaria in caso di pets, è stato giudicato improponibile dalla Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, insieme a molti altri, durante la seduta Assembleare della giornata di Ieri, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del Regolamento.
L’emendamento, a firma dei Senatori Daisy Pirovano (Lega) e Mauro Coltorti (M5S), avrebbe modificato il D.Lvo 193/06, prevedendo la possibilità, per il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, di derogare all’obbligo di ricetta elettronica, prescrivendo la ricetta in forma cartacea, solo nei casi di comprovata impossibilità ed esclusivamente con riferimento ad animali non produttori di alimenti. Inoltre, nel caso di prescrizione cartacea di medicinali con sostanze ad azione antimicrobica, lo stesso medico veterinario che le ha prescritte sarebbe stato tenuto a trasmettere copia della stessa, a mezzo pec e nel termine di 7 giorni lavorativi, sia al servizio veterinario competente per territorio sia al Centro Servizi Nazionale istituito presso l’IZS per l’Abruzzo e il Molise.
Durante la seduta di ieri in Senato, la Presidenza, in presenza di un provvedimento dal cosiddetto oggetto plurimo , come indicato dalla giurisprudenza dalla Corte costituzionale (recentemente, ad esempio, nella sentenza n. 32 del 2014) ha esaminato la proponibilità degli emendamenti valutandone il collegamento con la «ratio dominante» del decreto-legge.
Sono stati pertanto ritenuti proponibili gli emendamenti che introducono misure di sostegno, semplificazione, modernizzazione per i soggetti economici, per la pubblica amministrazione in generale nonché per l’azione pubblica, così come le proposte emendative concernenti modalità di semplificazione per l’esercizio o la tutela di posizioni giuridiche soggettive, in quanto in essi si ravvisa la necessaria coerenza rispetto al contenuto e alle finalità del provvedimento d’urgenza.
Risultano in primo luogo improponibili gli emendamenti che prevedono il conferimento di deleghe legislative.
Sono state inoltre ritenute estranee all’oggetto del decreto-legge le proposte di modifica recanti disposizioni che non si traducono in misure di semplificazione o sostegno, ovvero che non siano riconducibili ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge o alla sua ratio complessiva.
Per quanto riguarda in primo luogo gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite sono ammessi al voto dell’Assemblea i seguenti: 1.34, 1.44, 1.0.500, 2.1000, 3.47, 3.500, 3.0.8, 3.0.81, 3.0.136, 3.0.700, 4.3, 4.0.1000, 8.500, 8.0.3, 8.0.500, 9.0.41, 9.0.500, 10.0.1000, 11.0.43, 11.0.95, 11.0.172, 11.0.500, 11.0.600, 11.0.1000.
Risultano inoltre improponibili i subemendamenti ai predetti emendamenti approvati dalle Commissioni riunite: 3.500/700 e 3.500/701; 11.0.43/406, 11.0.43/407, 11.0.43/408 e 11.0.43/409; 11.0.1000/500. Relativamente ai subemendamenti all’emendamento 11.0.500 risultano proponibili i soli emendamenti 11.0.500/8 e 11.0.500/9; gli altri subemendamenti a tale emendamento sono tutti improponibili.
https://ascofarve.com/2019/01/29/ricetta-elettronica-veterinaria-nessuna-deroga-per-i-pets/