Nuovi possibili scenari in ambito sanitario per i laureati in ottica e optometria
Professione
Nuovi possibili scenari in ambito sanitario per i laureati in ottica e optometria
In un quadro di riforma generale delle professioni di chimico e fisico, la Legge 3/2018 ha istituito la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici.
L’articolo 5, comma 2 della citata Legge, prevede inoltre che tutti i professionisti abilitati che intendano esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica, hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo professionale di riferimento.
Poiché, per quanto riguarda i Fisici, la classe di laurea L30 (ex classe 25) è la medesima del corso di laurea in Ottica e Optometria, i colleghi laureati in Italia all’interno della citata classe L30 hanno il diritto e il dovere di comportarsi conseguentemente a quanto scritto con una nota datata 1 agosto 2018, protocollo 37978, dal Direttore Generale delle Professioni Sanitarie, dott.ssa Rossana Ugenti che così recita: “si definisce che, per quanto attiene i chimici e i fisici, l’iscrizione al relativo Albo professionale è obbligatorio a partire dall’entrata in vigore della Legge n. 3/2018”.
In via transitoria, così come recita l’articolo 6 del decreto 23 marzo 2018, Ministero della Salute, “per un anno e comunque fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di fisico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all’iscrizione alla sezione A – settore Fisica e alla sezione B – settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D allegate al presente decreto e che dimostrino: a) di svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; b) oppure di svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità; c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti; d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l’attività di esperto qualificato con relativa iscrizione all’elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; e) oppure aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria”.
Questo rinnovato quadro normativo produce scenari completamente nuovi per tutti noi, scenari ancora in parte da comprendere e che, come sempre, gestiremo con la massima attenzione. È un importante capitolo cominciato il giorno in cui il Consiglio Nazionale di Federottica deliberò di fare nascere un Corso di Laurea in Ottica e Optometria. Naturalmente, questo percorso non si esaurisce oggi essendo ancora da definire fondamentali capitoli fra i quali, per noi certamente non ultimo, una corretta e meritoria gestione del pregresso, ovvero di tutti i colleghi che, per motivi prevalentemente anagrafici, non hanno potuto percorrere la strada della formazione universitaria.
Nota Federottica
http://www.federottica.org/leggi.php?idcontenuti=1607