Nuovi possibili scenari in ambito sanitario per i laureati in ottica e optometria

Professione

Nuovi possibili scenari in ambito sanitario per i laureati in ottica e optometria

In un quadro di riforma generale delle professioni di chimico e fisico, la Legge 3/2018 ha istituito la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici.

L’articolo 5, comma 2 della citata Legge, prevede inoltre che tutti i professionisti abilitati che intendano esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica, hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo professionale di riferimento.

Poiché, per quanto riguarda i Fisici, la classe di laurea L30 (ex classe 25) è la medesima del corso di laurea in Ottica e Optometria, i colleghi laureati in Italia all’interno della citata classe L30 hanno il diritto e il dovere di comportarsi conseguentemente a quanto scritto con una nota datata 1 agosto 2018, protocollo 37978, dal Direttore Generale delle Professioni Sanitarie, dott.ssa Rossana Ugenti che così recita: “si definisce che, per quanto attiene i chimici e i fisici, l’iscrizione al relativo Albo professionale è obbligatorio a partire dall’entrata in vigore della Legge n. 3/2018”.

In via transitoria, così come recita l’articolo 6 del decreto 23 marzo 2018, Ministero della Salute, “per un anno e comunque fino all’adozione  di specifico  regolamento  recante  modifiche   e   integrazioni   della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e  delle relative  prove  per  l’esercizio  della  professione  di  fisico,  i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici  provvedono, su domanda, all’iscrizione alla sezione A –  settore  Fisica  e  alla sezione  B  –  settore  Fisica,  di  coloro  che  hanno   conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C  e  D allegate al presente decreto e che  dimostrino:  a)  di  svolgere  da almeno cinque anni attività di professore universitario di  ruolo  o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; b) oppure di svolgere da o aver svolto  per  almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti  pubblici  o privati  nel  profilo  professionale  di  Fisico,  rientranti   nella contrattazione collettiva del comparto sanità; c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti  pubblici o privati nel  profilo  professionale  di  fisico,  rientranti  nella contrattazione collettiva di  altri  comparti;  d)  oppure  di  avere svolto da almeno cinque anni l’attività di esperto  qualificato  con relativa iscrizione all’elenco ai sensi del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230; e) oppure aver conseguito la  specializzazione  in fisica medica o fisica sanitaria”. 

Questo rinnovato quadro normativo produce scenari completamente nuovi per tutti noi, scenari ancora in parte da comprendere e che, come sempre, gestiremo con la massima attenzione. È un importante capitolo cominciato il giorno in cui il Consiglio Nazionale di Federottica deliberò di fare nascere un Corso di Laurea in Ottica e Optometria. Naturalmente, questo percorso non si esaurisce oggi essendo ancora da definire fondamentali capitoli fra i quali, per noi certamente non ultimo, una corretta e meritoria gestione del pregresso, ovvero di tutti i colleghi che, per motivi prevalentemente anagrafici, non hanno potuto percorrere la strada della formazione universitaria.

Nota Federottica

http://www.federottica.org/leggi.php?idcontenuti=1607