Invio telematico dei corrispettivi – trasmissione scontrini fiscali
Fiscale
Invio telematico dei corrispettivi – trasmissione scontrini fiscali
Nel 2019, alla trasmissione telematica delle fatture elettroniche, si aggiunge un nuovo adempimento di carattere fiscale: la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Tenendo conto che gli esercenti le attività di commercio al dettaglio sono tenuti ad emettere la fattura solo se richiesta dal cliente (art. 22 del DPR n. 633/1972), da quest’anno dovranno provvedere all’invio telematico anche dei cosiddetti scontrini emessi attraverso un misuratore fiscale appositamente predisposto.
Le date da tenere ben presente di entrata in vigore del provvedimento sono:
- dal 1 LUGLIO 2019 per i soggetti con volume d’affari IVA (quadro VE riga VE50 Modello IVA) superiore a 400.000 euro (D.L. 119/2018 art. 17 convertito con L. 145/2018, attuazione dell’art.2 Dlgs n. 127 del 5/08/2015)
- dal 1 GENNAIO 2020 per i soggetti con volume d’affari IVA (quadro VE riga VE50 Modello IVA) non superiore a 400.000 euro (D.L. 119/2018 art. 17 convertito con L. 145/2018, attuazione dell’art.2 Dlgs n. 127 del 5/08/2015 )
Cos’è un misuratore fiscale, o registratore, telematico?
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs 5/08/2015, n.127 i “Registratori Telematici” sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input. Da qui si intuisce che possono essere dei classici misuratori fiscali con interfaccia “dati” per l’invio all’Agenzia delle Entrate. E’ possibile anche utilizzare un software gestionale se interfacciato ad un registratore di cassa predisposto all’invio.
Se un misuratore di cassa attualmente installato nel Centro ottico è modificabile, può essere adattato da un tecnico abilitato e diventare un registratore telematico. Gli esercizi multi cassa possono dotarsi di un server con caratteristiche ben precise (Provv. AdE 182017 del 28/10/2016 e relative specifiche).
Si ricorda che per la “messa in servizio” dei Registratori Telematici occorre rivolgersi ad un laboratorio ABILITATO dall’Agenzia delle Entrate la quale ha reso disponibile un elenco sul proprio sito web.
In effetti non cambia nulla rispetto a quanto fatto fino ad ora: in occasione della chiusura giornaliera l’apparecchio autonomamente elaborerà i dati dei corrispettivi preventivamente memorizzati, predisporrà e sigillerà elettronicamente un file XML contenente i dati e li trasmetterà all’Agenzia delle Entrate in modo sicuro (garantendo autenticità e integrità del contenuto del file stesso).
Lo scontrino e la ricevuta fiscale non avranno più valore e saranno sostituiti dal Documento Commerciale di vendita o prestazione (DM del MEF 07/12/2016), con eccezione di alcune aree geografiche e settori merceologici che saranno individuati da un apposito Decreto Dirigenziale dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, su richiesta del cliente, l’esercente potrà emetterlo cartaceo ma anche in formato informatico. In aggiunta o in alternativa al Documento Commerciale, se richiesta dal cliente, è sempre possibile emettere la fattura elettronica ordinaria o quella semplificata nel caso di vendita di un prodotto detraibile (gestione dei dati sanitari).
Tenendo conto anche dell’adempimento legato all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, se il cliente chiedesse di inserire nel Documento Commerciale il suo Codice Fiscale, il Registratore Telematico, se preventivamente predisposto, può generare automaticamente un file XML da inviare al Sistema TS senza ulteriori passaggi tecnici.
Inoltre occorre tenere presente che per effetto del D.L. 119/2018 art. 17 convertito con L. 145/2018 in attuazione dell’art. 2 Dlgs n. 127 del 5/08/2015 comma 6-quater, “I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175, e dei relativi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 (trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri) mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria”.
Si ricorda, infine, che l’acquisto del Registratore Telematico o l’adeguamento di un Misuratore Fiscale dà diritto all’esercente ad un contributo economico per le spese sostenute. Negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica, è concesso un contributo complessivamente pari al 50\% della spesa sostenuta: nel dettaglio, per ogni strumento un massimo di 250 Euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il codice tributo “6899” nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati” e nel campo “anno di riferimento” l’anno di sostenimento della spesa.
L’esercente quindi, provvederà autonomamente a recuperare l’importo del credito d’imposta, a lui spettante, imputandolo in compensazione con gli altri debiti tributari tramite il modello F24 nella prima liquidazione IVA successiva alla registrazione della fattura di acquisto e al pagamento effettuato in modalità “tracciabile”.
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