Agenzia Entrate : circolare di chiarimento sulla legge di bilancio 2019. Detrazioni, Iva dispositivi medici e divieto fatturazione elettronica

L’Agenzia delle entrate ha fornito, nella circolare 8/E, diversi chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio n. 145/2018. Tenendo conto anche delle risposte fornite dall’Agenzia delle entrate ai quesiti della stampa specializzata posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi e Telefisco Sole24ore 2019 e dei contenuti della Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018, la Circolare fornisce chiarimenti in merito a:

  1. Flat tax, regimi forfetari e imposte sostitutive
  2. Misure relative alle imposte sui redditi e l’irap per le imprese
  3. Crediti d’imposta
  4. Deduzioni e detrazioni fiscali
  5. Disposizioni in materia di Iva
  6. Registro, bollo e altri tributi indiretti
  7. Disposizioni agevolate varie e altre novità

AUMENTO DETRAZIONI PER POSSESSO CANI GUIDA
(sezione 4.5)

A decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura della detrazione forfetaria per il possesso di un cane guida per ciechi è elevata da euro 516, 46 a euro 1.000,00 (art. 27). La detrazione spetta unicamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli risulta fiscalmente a carico (circ. 7/E del 2018 e 7/E de 2017).  Unico requisito per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida, mentre non è necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.

ALIQUOTA IVA DISPOSITIVI MEDICI
(sezione 5.2)

Il comma 3 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 prevede che “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”.

Al riguardo, si precisa che il citato numero 114) della Tabella A, parte III, prevede l’aliquota IVA del 10 per cento per “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.

La citata disposizione contiene una norma di interpretazione autentica, che intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota ridotta per quei prodotti che, pur classificati – ai fini doganali – tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.

Infatti, il Capitolo 30 della Nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017,  122 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, riguarda i “Prodotti farmaceutici” e, in particolare, la voce 3004 i “Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto”.

Si tratta, ad esempio, degli sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali, commercializzati come dispositivi medici, che siano stati merceologicamente classificati alla predetta voce doganale 3004, come preparazione medicinale a base di erbe, in quanto, secondo il punto 1) delle Considerazioni Generali delle Note Esplicative al citato Capitolo 30, gli estratti di piante devono intendersi come sostanze attive.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E DATI FISCALI TRASMESSI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
(sezione 5.7)

Nella sezione 5.7 si forniscono chiarimenti in merito ai commi 53 e 54, che integrano la disciplina relativa alla trasmissione dei dati fiscali dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

In particolare, il comma 53, sostituendo l’articolo 10-bis (recante “Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari”) del decreto-legge n. 119 del 2018, impone, per il periodo d’imposta 2019 ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il divieto di emettere fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (e non un esonero, come precedentemente indicato)

Tale divieto è stato poi esteso (art. 9-bis, c.2 del D.L 135/2018) ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, rinviando l’uso di tali dati ad un apposito decreto del MEF.

Il comma 54 sostituisce il comma 6-quater dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, comma introdotto dal citato decreto-legge n. 119 del 2018, in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, il quale stabilisce che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri direttamente mediante il Sistema tessera sanitaria. Anche in questo caso la disciplina specifica è rimandata ad un successivo decreto del MEF.

Agenzia Entrate Circ. 7/E chiarimenti sulla Legge di Bilancio 2019

https://ascofarve.com/2019/04/23/agenzia-entrate-circolare-di-chiarimento-sulla-legge-di-bilancio-2019-detrazioni-iva-dispositivi-medici-e-divieto-fatturazione-elettronica/