Federottica/DMC Shop â Il caso âDual Visionâ
Nota Federottica
Federottica/DMC Shop – Il caso “Dual Vision”
A seguito di diverse segnalazioni pervenute da diversi nostri associati relativamente alla vendita effettuata dall’azienda DMC – The Direct Marketing Company SPA, società titolare del dominio “www.dmcshop.it”, di occhiali a messa a fuoco variabile direttamente all’utente finale, Federottica, fin dal dicembre 2016, si è attivata presso la stessa Azienda affinché si conformasse alla normativa vigente, in quanto tali tipi di vendite fuori dai canali previsti dalla normativa, rappresentava, al di là degli aspetti prettamente legali, una questione di estrema delicatezza e rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.
A seguito dell’intervento di Federottica, il Ministero della Salute appositamente informato, emetteva due proprie note con le quali ordinava l’immediata cessazione di ogni pubblicità irregolare del dispositivo medico “Dual Vision” (occhiale con lenti regolabili).
Nell’aprile 2017 la DMC presentava però ricorso avanti al TAR del Lazio per ottenere l’annullamento del provvedimento del Ministero della Salute e per richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi, nonché nei confronti della Federottica come parte contro interessata.
Federottica con assistenza dell’Avv. Silvia Stefanelli interveniva nel suddetto giudizio, a supporto della posizione espressa dal Ministero della Salute, chiedendo il rigetto del ricorso promosso dalla Società ricorrente.
Con la sentenza n. 527/2018 il TAR del Lazio respingeva il ricorso promosso dalla DMC e, pertanto, accogliendo la posizione di Federottica, confermava la validità del provvedimento inibitorio adottato dal Ministero della Salute, oltre a condannare la Società a pagare, in favore di Federottica, le spese di lite da questa sostenute.
Nonostante i ripetuti solleciti inviati dallo stesso legale Avv. Stefanelli sin dal momento della pubblicazione della sentenza, la Società DMC non ha mai ottemperato al provvedimento di cui sopra e, pertanto, non si è potuto far altro che intraprendere la strada dell’esecuzione forzata.
Trattandosi di Società avente la propria sede legale nel territorio della Repubblica di San Marino, la procedura finalizzata a ottenere l’esecutorietà del provvedimento – e, dunque, la possibilità di ottenerne l’adempimento coatto – si sta, tuttavia, ancora protraendo. I nostri legali sono al lavoro affinché la vittoria ottenuta in giudizio possa trasformarsi in una vittoria concreta a tutti gli effetti.
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