Nuove regole in materia di DPI (occhiali da sole) come da Regolamento (Ue) 2016/425
Normativa
Nuove regole in materia di DPI (occhiali da sole) come da Regolamento (Ue) 2016/425
In data 11 marzo 2019 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 febbraio 2019 n.17 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del Regolamento (UE) 2016/425” del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui DPI – Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Il Regolamento in oggetto prevede che potranno essere immessi in commercio in tutta la Comunità Europea solo prodotti “Dispositivi di protezione individuali” in conformità allo stesso documento che ha valore di legge. Tale testo trova applicazione anche per le vendite a distanza.
Gli occhiali da sole sono inseriti e classificati come DPI di classe I (a basso rischio).
Il Regolamento fornisce una definizione dettagliata delle figure coinvolte nella commercializzazione dei prodotti, che sono il fabbricante, l’importatore e il distributore, che nel nostro caso è il Centro ottico.
I DPI conformi alla precedente direttiva 89/686/CEE a magazzino, e quindi acquistati dal fabbricante prima del 21 aprile p.v., possono essere ancora venduti dal Centro ottico allegando la vecchia documentazione (gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE) fino al 21 aprile 2023.
Dal 21 aprile 2019, per quanto riguarda i prodotti “nuovi”, dovranno essere commercializzati con le nuove regole previste dalla nuova normativa.
All’atto dell’immissione sul mercato dei DPI, il fabbricante dovrà garantire che i prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dal nuovo Regolamento. Questo avverrà tra l’altro con la redazione della documentazione tecnica redatta nella lingua dello Stato membro ove saranno commercializzati, attraverso una specifica procedura di valutazione della conformità. Qualora la conformità sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, il fabbricante redigerà la relativa Dichiarazione di conformità UE apponendo la marcatura CE. Il fabbricante unitamente alla dichiarazione di conformità UE dovrà allegare le istruzioni d’uso e la nota informativa.
Per quel che riguarda il Centro ottico (distributore) è essenziale fornire con il DPI la relativa nota informativa unitamente alla Dichiarazione di conformità UE per ogni occhiale commercializzato.
Sono previste specifici adempimenti anche per gli importatori.
Molto onerose le sanzioni per tutti gli operatori (fabbricante, importatore e distributore): in particolare per il Cento ottico che non rispecchia gli obblighi previsti dell’art.11 del Regolamento (principalmente una corretta diligenza sull’applicazione del Regolamento, una corretta conservazione del prodotto e la verifica della sussistenza della documentazione prevista a corredo) le quali sanzioni, per gli occhiali da sole, vanno da 1000€ fino a 6.000€.
Da una prima lettura del punto 5 dell’art.11 del Regolamento (EU) 2016/425 si evince la possibilità di dover dimostrare agli organi di controllo “in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del DPI.”; ne consegue che si consiglia di conservare nel Centro ottico una copia della documentazione fornita dal fabbricante.
http://www.federottica.org/leggi.php?idcontenuti=1652