Formalismi della ricetta veterinaria non ripetibile: nessuna sanzione, ma documento non valido
Il Tribunale di Bergamo rigetta l’appello della ATS e conferma la sentenza del Giudice di Pace che, già nel 2017, aveva dato ragione a un Medico Veterinario: annullata la multa di 3mila euro comminata dall’Azienda per violazione formale nella prescrizione. Il professionista non aveva riportato su due ricette non ripetibili i dati del proprietario e la specie dell’animale in cura.
Il 14 agosto scorso, il Tribunale di Bergamo ha confermato la linea difensiva del Medico Veterinario, seguito dall’ Avv. Pierantonio Paissoni, già fatta propria due anni fa dal Giudice di Pace: non c’è illecito nella mancanza- nella ricetta veterinaria non ripetibile- dei dati del proprietario e della specie animale in cura; pertanto la sanzione amministrativa della ATS (3.098 euro) va annullata.
Ricetta non ripetibile: uso non continuativo- Il Tribunale ha rigettato l’appello della ATS bergamasca, escludendo la riconducibilità del caso al Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULLS, Regio Decreto 1265/1934), come pretendeva invece l’atto di appello.
La circostanza dell‘inadempimento solo formale – del tutto privo di conseguenze concrete- è già sufficiente a smontare l’appello, secondo il Giudice bergamasco. A maggior ragione, l’appello dell’ATS è da rigettare non essendo stato accertato l’uso continuativo del farmaco prescritto nè il verificarsi di eventuali stati tossici nell’animale (evenienze previste dal TULLS). E in ogni caso l’accertamento della continuatività, sostiene il Tribunale, sarebbe stato superfluo data la non ripetibilità della specialità medicinale prescritta.
Il TULLS non si applica– L’opposizione del Medico Veterinario alla sanzione va accolta anche per una ulteriore motivazione, a suo tempo non rilevata dal Giudice di Pace: per il Tribunale di Bergamo, la sanzione prevista dal TULLS non è applicabile alla violazione formale del caso in questione. Si legge infatti in sentenza che “il modello di ricetta medico veterinaria trova ora disciplina in una norma diversa da quella contenuta nel Regio Decreto, ossia nel decreto legislativo 193/2006“.
Il D.Lvo 193/2006 supera il TULLS– Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 193/2006, “le indicazioni obbligatorie della ricetta non ripetibile sono individuate solo dalle richiamate disposizioni primarie ( art. 118, ndr) che superano le precedenti prescrizioni regolamentari. Ne consegue che, in caso di irregolarità formali della ricetta veterinaria non ripetibile, non è più applicabile la sanzione generale dell’articolo 358, secondo comma, del TULLS che si riferisce espressamente all’inosservanza di norme regolamentari dello stesso TULLS”.
Irregolarità formali sono prive di sanzione- Pertanto “poichè il decreto legislativo 193/2006, pur avendo introdotto una disciplina sanzionatoria organica, non prevede nessuna sanzione per le irregolarità formali della ricetta non ripetibile (per il veterinario, ndr) l’ipotesi risulta priva di sanzione, salva l’invalidità della ricetta priva di indicazioni obbligatorie (per cui, il farmacista è passibile di sanzione per dispensazione senza ricetta- essendo la ricetta non valida poichè mancante delle indicazioni obbligatorie, ndr). L’inapplicabilità della sanzione irrogata comporta di per sè l’illegittimità dell’ingiunzione“. Pertanto, l’appello dell’ATS va rigettato.
La sentenza del Tribunale di Bergamo potrebbe non essere l’ultima parola sulla vicenda. E’ infatti ancora pendente il termine per il ricorso in Cassazione.
https://ascofarve.com/2019/09/06/formalismi-della-ricetta-veterinaria-non-ripetibile-nessuna-sanzione-ma-documento-non-valido/