I Centri ottici non sono soggetti a trasmettere i dati necessari per la “Lotteria degli scontrini” fino al 30 giugno 2020.
Fiscale
I Centri ottici non sono soggetti a trasmettere i dati necessari per la “Lotteria degli scontrini” fino al 30 giugno 2020.
Con la pubblicazione del Provvedimento 739122/2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite le regole con le quali si dovrà procedere alla “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’art. 1, comma da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. lotteria degli scontrini).
In base al Provvedimento emanato, entro il 31/12/2019 tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura Web Corrispettivi (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’interno della sezione tematica Fatturazione Elettronica e Corrispettivi), saranno configurati al fine di consentire, a partire dal 1° gennaio 2020, la trasmissione dei dati necessari all’attuazione della “Lotteria”.
In particolar modo dovranno essere configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione di un “codice lotteria” (è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”) che il cliente potrà, facoltativamente, comunicare all’esercente per manifestare la sua partecipazione alla “lotteria”. Il rilascio di tale codice di partecipazione dovrà essere comunicato dal cliente all’esercente nel momento di effettuazione dell’operazione (momento del rilascio dello scontrino ora denominato documento commerciale).
Fino al 30 giugno 2020, i Registratori Telematici (RT), utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (tra cui i Centri ottici), non possono trasmettere i dati necessari all’attuazione della lotteria. Pertanto per questo periodo i Registratori Telematici dei soggetti che trasmettono i dati al Sistema TS non potranno acquisire il codice lotteria dei clienti.
http://www.federottica.org/leggi.php?idcontenuti=1712