Detrazioni spese veterinarie : nuove norme dalla Legge di Bilancio 2020
Sono in vigore le nuove norme fiscali per le detrazioni delle spese veterinarie sostenute per le cure di animali da compagnia.
Dal 1 gennaio, in base alla Legge di Bilancio 2020, tutte le detrazioni fiscali al 19% saranno riconosciute solo a condizione che il pagamento della spesa sia avvenuto in modalità tracciabile. Rientrano in questa categoria di spese anche quelle sostenute per le cure veterinarie agli animali da compagnia.
Complessivamente, il beneficio fiscale per i proprietari è stato aumentato di 21 euro all’anno, per un massimo di 70 euro all’anno.
Il nuovo tetto di spesa– Da quest’anno, il tetto di spesa veterinaria sale a 500 euro (era di 387,34 euro). Tenendo conto dell’abbattimento della franchigia (129,11 euro), il beneficio fiscale effettivo – sotto forma di riduzione dell’Irpef dovuta dal proprietario- sarà di 70 euro contro i 49 consentiti fino ad ora. Nel tetto dei 500 euro ammessi alla detrazione d’imposta rientrano anche le spese sostenute per l’acquisto di medicinali veterinari, il cui dato di spesa emerge dallo scontrino fiscale e non è fra quelli inviati dai Medici Veterinari al Sistema TS.
Limitazioni e condizioni del beneficio fiscale– Beneficiano interamente dello sconto fiscale le persone fisiche il cui reddito complessivo -cioè il reddito al netto della prima casa- non supera i 120mila euro all’anno. Prima della Legge di Bilancio 2020 non erano previste soglie reddituali per accedere alla detrazione di imposta. Una ulteriore novità è data dalla modalità di pagamento della spesa veterinaria: la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.
I commi delle detrazioni fiscali per spese veterinarie
361. All’articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,il primo periodo è sostituito dal seguente:« le spese veterinarie, fino all’importo dieuro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 ».
629. All’articolo 15 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:«3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:
a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma3-bis.
679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi- di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative – spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
https://ascofarve.com/2020/01/07/detrazioni-spese-veterinarie-nuove-norme-dalla-legge-di-bilancio-2020/