Bonus pubblicità 2020, entro il 31 marzo la presentazione delle domande

Editoria

Bonus pubblicità 2020, entro il 31 marzo la presentazione delle domande

È stato riconfermato anche per il 2020 il credito d’imposta riservato agli investimenti pubblicitari incrementali riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Fino al 31 marzo 2020, infatti, è possibile presentare al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 2020. Un’opportunità interessante anche per i nostri inserzionisti.

Come fare domanda
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un’apposita procedura nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Per l’accesso al bonus pubblicità, successivamente all’invio della “comunicazione per l’accesso”, dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.

Chi può accedere al bonus
Possono accedere al beneficio i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano, o hanno effettuato nell’anno agevolato, investimenti in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica, anche online, e su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, tutte iscritte presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione (Roc), il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. L’agevolazione è pari al 75 per cento della spesa incrementale sostenuta. La pubblicità può essere commissionata sia direttamente agli editori che tramite concessionarie di pubblicità regolarmente registrate al Roc.

Il credito d’imposta, invece, non copre le spese sostenute per le agenzie di pubblicità, le agenzie creative, le agenzie di Pr. Non sono ammesse nemmeno le spese di grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, su vetture o apparecchiature e mediante affissioni e display. Sono escluse anche le pubblicità su schermi di sale cinematografiche, tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali non registrati in Tribunale e prodotti similari.

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