Coronavirus: DPCM 8 marzo 2020 con indicazioni anche per gli esercizi commerciali

Attualità

Coronavirus: DPCM 8 marzo 2020 con indicazioni anche per gli esercizi commerciali

Nella notte è stato firmato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in tema di “Coronavirus” con importanti indicazioni per contrastare e contenere il diffondersi del virus.

La presente comunicazione ha lo scopo di dare informazioni sulle principali misure che interessano direttamente anche i centri ottici (ndr esercizi commerciali e aziende private in genere). Si consiglia, comunque, per un corretto e completo utilizzo delle informazioni ufficiali di consultare nella sua interezza il dispositivo qui allegato e periodicamente i siti di riferimento delle autorità competenti in materia.

In Lombardia e nelle province di Modena, Panna, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia (AREA 1 per comodità), sono adottate le seguenti principali misure:

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (ndr rapporto di lavoro in essere) o situazioni di necessità (ndr esempio la spesa alimentare).
  • sono consentite le attività commerciali (ndr diverse dalle attività di ristorazione e bar) a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d, ndr riportato a fondo pagina), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predispone le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d, ndr riportato a fondo pagina), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato I lettera d, ndr riportato a fondo pagina), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d, ndr riportato a fondo pagina), con sanzione della sospensione dell’ attività in caso di violazione;

Per quanto riguarda il ruolo di datori di lavoro, il Decreto fornisce le seguenti raccomandazioni:

  • si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto per il lavoro agile nel rispetto delle normative, anche quelle emesse per l’emergenza, che lo regolamentano.

A livello nazionale:

  • è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali (ndr diversi dalle attività di ristorazione e bar), all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire l’accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
  • qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

Le disposizioni del Decreto in oggetto producono effetto dalla data dell’ 8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

ALLEGATO 1

Misure igienico-sanitarie:

a. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c. evitare abbracci e strette di mano;

d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f. evitare l’ uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce·o tossisce;

i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

(fonte immagine: www.governo.it)

http://www.federottica.org/leggi.php?idcontenuti=1769