Coronavirus: Decreto del 4 marzo 2020 con aggiornamento delle misure igienico-sanitarie
Attualità
Coronavirus: Decreto del 4 marzo 2020 con aggiornamento delle misure igienico-sanitarie
Diamo nota in merito alle indicazioni riportate nel DPCM del 4 marzo 2020 riguardante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
In particolare si fa nota che in tutti i locali aperti al pubblico siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Inoltre il Decreto prevede che i sindaci e le associazioni di categoria promuovano la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali.
Riportiamo le misure igienico-sanitarie inserite nell’allegato 1:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attivita’ sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
È possibile qui sotto scaricare il Decreto completo e l’allegato 1 per la sua diffusione. Le suddette indicazioni sono valide fino al 3 aprile 2020 e sono da considerarsi comunque cumulative con quelle già previste con il precedente decreto del 1 marzo 2020.
http://www.federottica.org/leggi.php?idcontenuti=1768