Coronavirus: Decreto del 4 marzo 2020 con aggiornamento delle misure igienico-sanitarie

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Coronavirus: Decreto del 4 marzo 2020 con aggiornamento delle misure igienico-sanitarie

Diamo nota in merito alle indicazioni riportate nel DPCM del 4 marzo 2020 riguardante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

In particolare si fa nota che in tutti i locali aperti al pubblico siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Inoltre il Decreto prevede che i sindaci e le associazioni di categoria promuovano la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali.

Riportiamo le misure igienico-sanitarie inserite nell’allegato 1:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attivita’ sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

È possibile qui sotto scaricare il Decreto completo e l’allegato 1 per la sua diffusione. Le suddette indicazioni sono valide fino al 3 aprile 2020 e sono da considerarsi comunque cumulative con quelle già previste con il precedente decreto del 1 marzo 2020.

http://www.federottica.org/leggi.php?idcontenuti=1768