Coronavirus: il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 con importanti precisazioni

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Coronavirus: il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 con importanti precisazioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 25 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Decreto, in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione in G.U, è dunque in vigore da oggi.

Nello stesso si legge che, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più’ misure, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più’ volte fino al 31 luglio 2020.

Diverse le misure che possono essere adottate per le finalità sopra specificate (contenute nel comma 2 dell’art. 1 a cui ci si richiama integralmente); relativamente al punto u) che focalizza l’attenzione sulle attività commerciali di vendita al dettaglio, si puntualizza che possono essere poste limitazioni o sospensioni alle stesse, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletarsi però con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Nello stesso art. 1 al comma 3 si puntualizza poi che, per la durata dell’emergenza, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò’ sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività’ e la pubblica utilità’, con provvedimento del Prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità’, le parti sociali interessate.

Relativamente all’attuazione delle misure di contenimento, il Decreto fa presente che le misure sono adottate con uno o più’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti possono però essere altresì adottati su proposta dei Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti i Ministri di competenza. A carattere regionale o infra regionale, si prevede che, nelle more (cioè nell’intervallo di tempo che intercorre tra l’avvio dell’iter burocratico e giuridico e la sua conclusione) dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle contenute nel comma 2 dell’art.1, (sopra menzionato) esclusivamente nell’ambito delle attività’ di loro competenza e senza incisione delle attività’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. I Sindaci infine non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, ne’ eccedendo i limiti di oggetto.

Importante precisazione: continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già’ contemplate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020.

Relativamente alle sanzioni irrogate il Decreto prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i DPCM  di cui all’articolo 2 ovvero con i provvedimenti degli Enti locali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000; non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità’., Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

In caso di violazione delle misure previste dalle lettere: i), m), p), u) (che focalizza l’attenzione sulle attività commerciali di vendita al dettaglio, come analizzato sopra), v), z) e aa), contenute nel comma 2 dell’art. 1,   si applica altresì’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività’ da 5 a 30 giorni. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’Autorità’ procedente può’ disporre la chiusura provvisoria dell’attività’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima 

Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (legge sulla depenalizzazione dei reati); si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta (il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme (in questo caso euro 400). Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione (in questo caso euro 280).

Le sanzioni per le violazioni delle misure adottate con i DPCM sono irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure adottate dagli Enti locali sono irrogate dalle Autorità’ che le hanno disposte.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (Delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché’ risultate positive al virus, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.(con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000).

Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (25 marzo), ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà (200 euro).

Il Prefetto assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove necessario, delle Forze armate al cui personale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Avv. Paolo Noli

(Foto Quirinale.it)

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