Un primo breve commento al nuovo DL 16 maggio 2020

Normativa

Un primo breve commento al nuovo DL 16 maggio 2020

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n.125 il nuovo Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33 emanato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella diretto a fronteggiare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale e volto al prosieguo della cosidetta “fase 2”.

Pur con le dovute cautele, d’obbligo, nel decreto si intravedono i primi segnali di un reale allentamento del lockdown che ha caratterizzato gli ultimi mesi e si individuano misure destinate a incentivare un timido ritorno ad una pseudo normalità, pur con tutte le precauzioni del caso.

Di seguito le principali disposizioni.

Relativamente alle attività economiche, produttive e sociali, il decreto prevede che, le stesse debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali potranno essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con specifici provvedimenti. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determinerà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per garantire lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in condizioni di sicurezza, le regioni monitoreranno con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio saranno comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (di cui all’art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19), la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, potrà introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive.

In ordine agli spostamenti sul territorio, a decorrere dal 18 maggio 2020, cesseranno di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale (di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19), e tali misure potranno essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Rimarranno invece vietati fino al 2 giugno gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; rimararrà in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Dal 3 giugno invece via libera su tutto il territorio italiano agli spostamenti, che potranno essere limitati solo con specifici provvedimenti  in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in tali aree.

Sarà di fatto vietata la mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Relativamente alle sanzioni irrogate viene previsto che, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19  (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità; se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 

Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n.19 del 2020 (le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 – legge sulla depenalizzazione dei reati). Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali saranno irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali saranno irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni commesse nell’esercizio duìi una attività di impresa, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente potrà disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (Delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque piu’ grave reato, la violazione del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorita sanitaria in quanto risultate positive al virus, e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti.

Paolo Noli, consulente legale Federottica

Per comodità riportiamo il link al precedente commento al DPCM 26 aprile 2020
https://www.federottica.org/leggi.php?a=&idc=1867

http://www.federottica.org/leggi.php?idcontenuti=1886