Prelievo Contanti – nuovo limite dal 1 luglio 2020 anche per le persone giuridiche
La norma contenuta nell’art. 7 -quater del DL n. 193/2016 convertito dalla L. 225/2016 ha stabilito dei nuovi limiti alle operazioni che le imprese possono effettuare sul proprio conto corrente oltre i quali le banche inviano una segnalazione alle autorità competenti che possono far scaturire dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione. Le nuove soglie di prelievo sul conto corrente a partire dal 2017 riguardano tutte le imprese, imprenditori, commercianti, artigiani. Sono invece esclusi i professionisti (sentenza della Corte Costituzionale 228/2014)
La norma prevede che le soglie oltre le quali scattano i controlli sono:
– Prelievi conto corrente superiori a 1.000 euro al giorno;
– Prelievi conto corrente oltre 5.000 euro al mese.
Il DL Crescita del 2019 ha previsto un graduale abbassamento della soglia massima per l’uso del contante attualmente pari ad euro 3.000.
Ci sarà un periodo di transizione dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 con soglia a 2.000 euro mentre dal 1° gennaio 2022 la soglia scenderà a 1.000 euro.
Il divieto in questione, si ricorda, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) e vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (dove per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).
Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D.Lgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro
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