Ministero della Salute – parere sui dispositivi medici esenti iva
Su sollecitazione dei farmacisti il Ministero della Salute ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla lista dei dispositivi contenuta nell’art. 124 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), soggetti a esenzione dell’Iva fino al 31 dicembre 2020, indicando ciò che, a suo parere, è incluso nelle definizioni, sottolineando “di non aver partecipato all’individuazione della suddetta lista”. A segnalare il chiarimento è una circolare della Federazione ordini farmacisti italiani
La lista dei prodotti: che cosa è incluso nelle definizioni
In particolare, secondo il Dicastero, rientrano tra le definizioni di:
– Mascherine: anche le mascherine chirurgiche autorizzate in deroga dall’Istituto Superiore di Sanità ex art. 15, comma 2, del D.L.18/2020;
– Strumentazione per diagnostica per COVID-19: anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri), in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio di cui è responsabile il COVID-19;
– Termometri: tutti i termometri per la rilevazione della temperatura corporea;
– Provette sterili: provette sterili per la raccolta delle urine (si precisa che si tratta di IVD ovverosia dispositivi medici diagnostici in vitro).
Il Ministero sottolinea inoltre, che “i contenitori di ossigeno potrebbero rientrare quale strumentazione varia utilizzata per pneumologia respiratoria, in termini generici nelle attrezzature di ospedali da campo“.
Infine, per ciò che riguarda un eventuale regime di esenzione per i “detergenti disinfettanti per le mani“ il Ministero “si rimette alle valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, cui compete l’esatta delimitazione del campo di applicazione della misura in oggetto”.
(fonte Farmacista33)
https://ascofarve.com/2020/06/17/ministero-della-salute-parere-sui-dispositivi-medici-esenti-iva/