Benessere animale: in Aula il nuovo Sistema qualità
Sono al voto di Montecitorio le novità sul sistema di certificazione del benessere animale annunciate alla SIVAR dal Capo Dipartimento Giuseppe Blasi (Mipaaf).
E’ in Aula il Decreto Rilancio modificato in Commissione con l’aggiunta- fra gli altri- di un articolo 224-bis sul Sistema di qualità nazionale per il benessere animale. La modifica al testo governativo originario era stata annunciata dal Capo Dipartimento allo Sviluppo Rurale Giuseppe Blasi (Mipaaf) durante il corso per Veterinario Aziendale organizzato a giugno dalla SIVAR (Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito).
Di seguito il testo dell’articolo 224-bis
Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell’ambiente, è istituito il «Sistema diqualità nazionale per il benessere animale», costituito dall’insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee enazionali, in conformità a regole tecniche relative all’intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell’ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento.
L’adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti.
Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:
– la disciplina produttiva
– il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi
– le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione
– le misure di vigilanza e controllo
– le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario
– nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza.
A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ente unico nazionale per l’accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
All’attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
IL_TESTO_DELLARTICOLO_224_BIS.pdf602.23 KB
Veterinario aziendale “perno” delle strategie F2F
(fonte ANMVIOGGI)
https://ascofarve.com/2020/07/09/benessere-animale-in-aula-il-nuovo-sistema-qualita/