Decreto Rilancio. Al via l’esame in aula alla Camera.
E’ sbarcato ieri all’esame dell’Assemblea di Montecitorio il testo del Decreto Rilancio, dopo settimane di lavori da parte della Commissione Bilancio. Molte le novità apportate per la sanità.
Stabilizzazione precari sanità, ‘bonus’ Ecm estesi a tutti gli operatori sanitari, psicologi all’interno delle Usca, nuovi fondi per le borse di studio per i corsi di formazione specifica in medicina generale. E poi l’istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, premio fino a 2.000 euro per gli operatori sanitari impegnati in questi mesi per l’emergenza Covid, possibilità per le Regioni di passare alla farmacia in “distribuzione per conto” una serie di farmaci attualmente distribuiti direttamente dalle Asl.
Ma non finisce qui. Nuovo aumento dei contratti della specialistica in medicina, risorse per la sanità privata vincolate al lavoro effettivamente svolto da queste strutture nel corso dell’emergenza epidemiologica, cambiano le misure per le sperimentazioni cliniche con un nuovo ruolo affidato al Comitato Etico. E ancora, linee guida per la gestione dell’emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità; remunerazione personale centrali numero unico 112, estensione delle norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a operatori sanitari vittime del Covid-19.
Di seguito alcuni articoli di interesse del testo approdato in Aula, con tutte le modifiche introdotte dalla V Commissione.
Art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
Si estende a tutti i professionisti sanitari il ‘bonus’ grazie al quale si intendono già maturati di un terzo i crediti Ecm del triennio 2020-2022.
Art.10 (Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)
Il Fondo di solidarietà per i famigliari di vittime del Covid-19 viene esteso a tutti gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 72 (Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)
Si modifica quanto previsto dal Decreto Cura Italia in materia di specifici congedi, per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 agosto 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
Viene aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Aumentato da 1000 euro a 2000 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Art. 124 (Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19)
Si prevede che per ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo; si applichi l’aliquota Iva del 5%.
Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di tutti questi beni effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta.
(fonte Quotidianosanita.it)
https://ascofarve.com/2020/07/07/decreto-rilancio-al-via-lesame-in-aula-alla-camera/