Cashback e Lotteria degli scontrini: chiarimenti operativi.
Fiscale
Cashback e Lotteria degli scontrini: chiarimenti operativi.
Dopo l’annuncio dell’avvio della lotteria degli scontrini, previsto dal 1 gennaio 2021 (in allegato la Guida per gli esercenti dell’AdE), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato avvio nei giorni scorsi alla fase sperimentale del Programma Cashback, in vigore dal giorno 8 al 31 dicembre, per passare poi a regime dal 1 gennaio 2021.
Per quanto riguarda il Programma Cashback, da parte dei centri ottici come per tutti gli esercenti, non è necessaria l’adozione di ulteriori apparecchiature rispetto ai dispositivi di accettazione già utilizzati. Per dispositivo di accettazione si intende il dispositivo fisico, come il terminale Pos, che consente il pagamento degli acquisti tramite strumenti di pagamento elettronici.
Si consiglia, unicamente e solo se interessati, di chiedere conferma al proprio fornitore dei dispositivi la sua adesione al Programma Cashback. Sono difatti gli operatori che forniscono tali dispositivi (cioè gli acquirer convenzionati) deputati a verificare la partecipazione o meno di un consumatore al programma e inviano i dati al sistema cashback gestito da PagoPA filtrando le informazioni acquisite dai propri sistemi tecnologici durante un’operazione di pagamento. L’esercente non dovrà fare nulla.
Inoltre, nelle disposizioni che regolano il Programma Cashback, è definito “esercente” non solo il soggetto che svolge attività di vendita di beni, ma anche il soggetto che svolge attività di prestazione di servizi (professionisti presso i quali vengono effettuati acquisti da parte di consumatori mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e tramite un dispositivo di un operatore convenzionato). Ricordiamo che l’obbligo per i professionisti di adottare un dispositivo di accettazione di pagamenti elettronici vige dal 1 luglio 2020 (Decreto Legge n.124 del 26 ottobre 2019) ed è sanzionabile il rifiuto nel caso di richiesta di pagamento tramite sistema elettronico.
Ricordiamo infine ai titolari di rivolgersi sempre al proprio Commercialista per l’organizzazione contabile e fiscale del proprio centro ottico: Federottica è a disposizione per fornire informazioni di carattere generale ma non può sostituirsi al professionista che segue un’impresa e conosce tutte le specificità del proprio cliente.
Detto questo, in tema di Cashback e Lotteria degli scontrini, queste sono le linee guida generali da seguire:
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Si fa riferimento alla tipologia di scontrino emesso: se parlante (con codice fiscale che viene inviato al sistema TS) il consumatore non partecipa alla lotteria. Se viene rimosso il codice fiscale e inserito a sua volta il codice lotteria presentato del consumatore, l’invio dello stesso all’Agenzia delle Entrate fa scattare la partecipazione alla lotteria. L’esercente, nel nostro caso il titolare del centro ottico, non deve fare nulla se non inserire il codice fiscale oppure il codice lotteria su richiesta del proprio cliente. Nel caso contattare il fornitore del proprio registratore telematico per avere indicazioni sulla procedura specifica da adottare e se necessario provvedere con l’aggiornamento software.
Sarà poi il Registratore Telematico, in automatico, a trasmette i dati al sistema della lotteria. Gli operatori che per la trasmissione dei corrispettivi utilizzano, invece che il Registratore Telematico, la procedura web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, per consentire agli acquirenti di partecipare alla lotteria degli scontrini dovranno inserire, manualmente, nel momento in cui predispongono il documento commerciale, il “codice lotteria” mostrato dal cliente.
Tutte le restanti norme e modalità operative di tipo contabile e fiscale già in essere rimangano invariate.
Per nota, il consumatore per partecipare alla lotteria dovrà registrarsi sul relativo portale e richiedere il codice di partecipazione. Alla lotteria, che entrerà in vigore dal primo gennaio 2021, si parteciperà presumibilmente pagando con sola moneta elettronica come previsto dall’articolo n.179 inserito nella bozza della legge di bilancio 2021.
PROGRAMMA DI CASHBACK
Si fa riferimento alla modalità di pagamento indipendentemente dal documento fiscale emesso. Il titolare del centro ottico non deve fare nulla se non contattare il proprio fornitore del dispositivo di pagamento elettronico e verificare la sua abilitazione, e nel caso avvisare la propria clientela. Anche in questo caso, come per la lotteria, il consumatore dovrà registrarsi sull’apposita App per poter partecipare al programma.
Sconsigliamo comunque di fornire “consulenza” specifica ai propri clienti rimandandoli alle informazioni comunque ampie già disponibili sui media generalisti.
http://www.federottica.org/leggi.php?idcontenuti=2020