Adeguamento nazionale: criticità e considerazioni

Con l’obiettivo di non vanificare il lavoro fatto in sede europea, alle commissioni di Montecitorio e di Palazzo Madama è stato inviato un documento sui nuovi controlli ufficiali e sulla sanità animale. L’hanno firmato ANMVI, SIVAR e FNOVI che evidenziano alcune “criticità latenti e palesi” nell’adeguamento nazionale ai regolamenti 2017/625 e 2016/429.

La Camera dei Deputati sta definendo i criteri che dovranno ispirare i decreti legislativi nazionali di adeguamento al Regolamento 2016/429 (Animal Health Law). Salvo proroghe che la Commissione Europea non sembra orientata ad accordare agli Stati Membri, il Regolamento sarà applicabile all’Italia dal 21 aprile 2021.
In parallelo, il Senato sta esaminando i quattro decreti legislativi nazionali che discendono dal Regolamento UE 2017/625 sui controlli ufficiali, il cui termine di adozione è il 2 febbraio 2021.

Alle Commissioni di competenza dei due rami del Parlamento, ANMVI, SIVAR e FNOVI hanno inviato un documento di osservazioni, trasmesso per opportuna conoscenza anche al Ministero della Salute.

Animal Health Law: un Regolamento “sanitario” – Evidenziando “l’impianto eminentemente sanitario” del Regolamento 2016/429, ANMVI FNOVI e SIVAR raccomandano al Legislatore coerenza con gli scopi del Regolamento, di assicurare la sanità animale, la prevenzione delle malattie animali trasmissibili e la sicurezza alimentare in chiave “One Health”, attraverso un autorità centrale competente che in Italia è stata individuata nel Ministero della Salute. Coerentemente, infatti, i quattro decreti di adeguamento al Regolamento sui controlli ufficiali assegnano al Ministero delle Politiche Agricole competenze “non sanitarie” sulle produzioni alimentari.

Terzietà della catena alimentare- Il sistema descritto dai due regolamenti fonda su controlli ufficiali e figure professionali (OSA Medici Veterinari) che offrano “garanzie di ufficialità, trasparenza, proporzionalità, assenza di conflitti di interessi e di cointeressenze attraverso corrette relazioni fra controllore-controllato, anche ai fini di una classificazione degli allevamenti per scopi di certificazione di qualità previsti dal Sistema di qualita’ nazionale per il benessere animale istituito a luglio di quest’anno con il cd. Decreto Rilancio (art.224 bis) a beneficio della terzietà di quest’ultimo e della separazione fra produzione primaria (certificazione di processo) e catena di custodia (certificazione di prodotto). Questo principio, a parere delle tre organizzazioni, meriterebbe una maggiore enfasi legislativa.

Coinvolgimento delle organizzazioni veterinarie–  ANMVI, SIVAR e FNOVI chiedono  che venga assicurato il coinvolgimento delle rappresentanze veterinarie nella definizione di ogni atto discendente dall’adeguamento ai due regolamenti e in ogni atto derivante dall’attuazione del citato Sistema di qualità, anche a beneficio del consumatore e della terzietà del Sistema.

Altre attività ufficiali- I decreti nazionali dovranno aderire al principio in base al quale le cosiddette “altre attività ufficiali” non potranno configurare rischi di esercizio abusivo della professione veterinaria, di conflitti di interesse, nè ingerenze sull’autorità competente (Ministero della Salute, Regioni e PA, Servizi Veterinari Asl). Si tratta – fanno notare ANMVI, SIVAR e FNOVI- di rischi che comprometterebbero il fine ultimo dei controlli ufficiali, ciononostante le “altre attività ufficiali” non paiono adeguatamente attenzionate dal Legislatore.

Solo il Veterinario aziendale – Il Veterinario Aziendale in quanto appositamente formato, elencato da FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) ed esente da conflitto di interessi- ai fini dei compiti assegnatigli dal DM 7 dicembre 2017 dovrà essere “l’unico attore abilitato ad agire nel sistema informatizzato di epidemio-sorveglianza ClassyFarm, l’unico incaricato direttamente e soltanto dall’allevatore (OSA della produzione primaria) preposto ai compiti del DM 7 dicembre 2017 nonché l’interlocutore privilegiato dell’autorità competente ai fini dell’acquisizione elaborazione e valutazione delle informazioni (di cui al citato DM 7 dicembre 2017 e alla tracciabilità informatizzata dei farmaci veterinari e mangimi medicati).

Premialità – Fra i principi di adeguamento al Regolamento 2016/429, ANMVI, FNOVI e SIVAR chiedono di inserire il criterio della premialità (ad es. migliore livello di categorizzazione del rischio e di conformità normativa per gli allevamenti dotati di Veterinario Aziendale incaricato ai sensi del DM 7 dicembre 2017) “in ragione delle attività di tracciabilità elettronica dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, nonchè di registrazione informatizzata dei trattamenti con medicinali veterinari e mangimi medicati”.

Rapporto con l’autorità competente– Sul versante dei controlli ufficiali “non emerge” dall’Atto di Governo n. 206 che il Ministero della Salute e le altre autorità competenti devono assicurare un approccio cooperativo, trasparente, continuativo, paritetico e non gerarchico con il Veterinario Aziendale di cui al DM 7 dicembre 2017. Questa figura – si fa notare- “concorre in maniera determinante” ad attività cruciali della produzione primaria: a ) categorizzazione del rischio (articoli 2 e 4 dell’Atto di Governo 206); b) fornitura di dati per la suddetta classificazione attraverso l’alimentazione della rete di epidemio-sorveglianza tramite il sistema informativo ClassyFarm, già implementato dal Ministero della Salute; c) visite regolari di sanità animale di cui al Regolamento 2016/429.

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https://ascofarve.com/2020/12/16/adeguamento-nazionale-criticita-e-considerazioni/