REV : arrivano anche gli stupefacenti e piscotropi
Mercoledì 31 marzo la Camera ha approvato con 370 voti favorevoli, 33 contrari e 3 astenuti – la Legge di Delegazione Europea (“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020″, A.C. 2757). Il testo torna ora al Senato.
In essa contenuta una norma che permette di dematerializzare la ricetta anche per i medicinali stupefacenti e psicotropi veterinari, attraverso l’applicativo REV.
Se il Ministero della Salute, anche a seguito dell’emergenza Covid19, congiuntamente al MEF, aveva già chiarito che i medicinali stupefacenti e psicotropi umani potessero (salvo specifiche limitazioni) essere prescritti attraverso una ricetta dematerializzata, questo non è altrettanto possibile in campo veterinario.
Il sistema di tracciabilità informatizzata dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, in vigore da poco più di un anno, e che introduce anche la REV – Ricetta Elettronica Veterinaria, ha ricompreso i medicinali veterinari soggetti al DPR 309/90 soltanto per la fase distributiva e non per quella prescrittiva. La REV non può pertanto essere utilizzata per la prescrizione di tali specialità farmaceutiche, né accettata dal farmacista per la fase dispensazione. Le modalità di approvvigionamento, prescrizione e dispensazione rimangono cartacee.
Nel comma 3 lettera L dell’art. 14 (Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (« normativa in materia di sanità animale ») , è stato integrato l’emendamento a firma delle Sen. Maria Rizzotti e della Sen. Barbara Masini (FIBP – UDC) , che renderebbe finalmente possibile prescrivere attraverso la REV anche i medicinali stupefacenti e psicotropi ricompresi nella Tabella dei Medicinali, sez. B, C, D, E. Resterebbero escluse le specialità della sez. A, che necessitano della Ricetta Speciale a ricalco.
Prima della sua effettiva applicazione, dovremo tuttavia attendere la fine dell’iter legislativo e il recepimento
Il testo Art. 14, c. 3 l.l
«l) individuare, in attuazione del capo 2 della parte II del regolamento (UE) 2016/ 429, nell’applicativo REV (ricetta elettronica
veterinaria) lo strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all’animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E;»
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