Decreto Covid – entro oggi l’elenco dei lavoratori
Con il Decreto Legge n. 44/2021 recante “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” (Guri n. 79 del 1/04/2021), viene intodotto l’obbligo vaccinale per le seguenti categorie professionali (art.4, c.1):
- gli esercenti le professioni sanitarie tutti (vedi l’elenco)
- gli operatori di interesse sanitario (vedi elenco) che svolgono la loro attività nelle seguenti strutture:
– strutture sanitarie (pubbliche e private)
– strutture sociosanitarie (pubbliche e private)
– strutture socio-assistenziali (pubbliche e private)
– farmacie
– parafarmacie
– studi professionali
A tal fine:
- per le professioni sanitarie, gli Ordini territoriali competenti trasmettono l’elenco dei propri iscritti alle Regioni , con indicazione del luogo di residenza.
- per gli operatori di interesse sanitario operanti nelle strutture su indicate, saranno i corrispondenti Datori di Lavoro a trasmettere l’elenco , di tutti i propri dipendenti con tale qualifica alla Regione in cui operano, mediante invio a mezzo pec di apposito file excel, predisposti da ciascuna Regione.
Entro il 16 aprile le Regioni, per tramite dei propri servizi vaccinali, provvedono al controllo dei professionisti non ancora vaccinati o che non abbiano ancora richiesto la vaccinazione, e li notificano alle ASL competenti.
La ASL competente provvederà ad inviare notifica al professionista, il quale entro 5 giorni dalla ricezione della stessa per produrre idonea documentazione che attesti:
– l’avvenuta vaccinazione
– la prenotazione della vaccinazione
– l’esenzione o il differimento cerficato dal medico di medicina genarle dall’obbligo di vaccinazione ( art.4, c.2)
Il professionista che, senza comprovato motivo, non si sottoponga alla vaccinazione anticovid, sarà segnalato dalla ASL presso il proprio ordine e il proprio datore di lavoro. La segnalazione determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportanto, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, anche demansionandolo.
Se questo non è possibile, il lavoratore sarà sospeso fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021). Durante la sospensione, non sarà dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
https://ascofarve.com/2021/04/06/decreto-covid-entro-oggi-lelenco-dei-lavoratori/