Garantire la vendita diretta art. 70 D.Lvo 193/06
COMUNICATO STAMPA
LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021 – ART. 11 – EMENDAMENTO 11.8
Ascofarve Associazione Nazionale Distributori Del farmaco veterinario
L’associazione Ascofarve è fortemente contraria all’emendamento 11.8 della legge di Delegazione Europea attualmente all’esame della commissione sulle politiche dell’Unione Europea della Camera, nella parte in cui “prevede che la rivendita di medicinali veterinari è affidata in via esclusiva alle farmacie e parafarmacie”
“Se questo emendamento dovesse essere approvato, gli effetti sulla catena della distribuzione dei farmaci veterinari sarebbero paradossali, dal momento che verrebbero esclusi i grossisti che nel sistema italiano sono oggi autorizzati alla vendita diretta”. Lo dichiara Roberto Rebasti, presidente Ascofarve
“Come gli operatori del settore sanno bene, questo creerebbe notevoli problematiche per gli operatori del comparto zootecnico, i quali necessitano di quantitativi tali da richiedere ai rivenditori una certa capacità logistica, che le singole farmacie e parafarmacie non hanno. Speriamo che la commissione lo respinga o lo modifichi – conclude il presidente dell’Ascofarve – inserendo anche i grossisti tra gli operatori autorizzati alla vendita, come è logico che sia e come è attualmente in base alla normativa vigente “.
La distribuzione intermedia del farmaco veterinario in Italia presenta delle caratteristiche specifiche che la differenziano dalla distribuzione intermedia umana.
Le aziende assicurano la fornitura capillare di medicinali veterinari e di altri prodotti per la cura e il benessere degli animali anche zootecnici, a farmacie, parafarmacie ed altri esercizi commerciali specializzati, nonché direttamente a veterinari, allevatori e altri professionisti della salute animale (cd “vendita diretta” ai sensi dell’art. 70 D.Lvo 193/06).
Nella vendita all’ingrosso come nella vendita diretta è sempre prevista la figura del Farmacista Responsabile, tanto quanto nella farmacie e nelle parafarmacie, con la differenza che questo professionista è altamente specializzato in campo veterinario, sia per la gestione delle specialità soggette al D.Lvo 193/06, sia per la gestione delle specialità stupefacenti e piscotrope soggette al DPR 309/90
Inoltre, la sicurezza della filiera è garantita dai sistemi di Tracciabilità informatizzata del farmaco veterinario e dall’introduzione della REV – Ricetta Elettronica Veterinaria, che seguono le movimentazioni delle singole confezioni di farmaco in tutte le sue fasi, dalla produzione alla dispensazione (specie nelle realtà zootecniche), rappresentando un sistema di controllo che non trova eguali in campo umano
https://ascofarve.com/2021/10/25/garantire-la-vendita-diretta-art-70-d-lvo-193-06/