Indici ISTAT – FOI Luglio 2017

Nel mese di luglio 2017, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, si attesta sul valore di 101,0, con una variazione nulla rispetto al mese precedente ed un aumento dell’1,0 rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente.
Di conseguenza, il coefficiente per rivalutare il trattamento di fine rapporto (TFR) accantonato al 30 giugno, spettante ad un dipendente che cessa il proprio rapporto di lavoro nel periodo che va dal 15/07/2017 al 14/08/2017 è pari a 1,398430%.
L’Indice FOI è utilizzato prevalentemente per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto e per la rivalutazione dei canoni di locazione immobiliare.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – Ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile, comma 4, il trattamento di fine rapporto “con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente”. Il successivo comma 5 prevede altresì, che “ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero”.
In pratica, il calcolo si effettua ricavando il 75% dell’incremento dell’indice del mese di riferimento rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente, e sommando a questo valore un coefficiente pari a 0,125 per ciascun mese (1,50 / 12). A maggiore chiarezza si fornisce un esempio di calcolo. Nel caso in cui non vi sia incremento nell’indice Istat, o addirittura vi sia un decremento, la relativa componente verrà considerata pari a zero, e si farà quindi riferimento solo alla parte fissa

Esempio di calcolo (dati fittizi)

1

Importo TRF accantonato al dicembre dell’anno precedente

10.000 Euro

2

Mese di cessazione del rapporto di lavoro

Maggio

3

Indice FOI mese di cessazione

105,00

4

Indice FOI mese dicembre dell’anno precedente

102,00

5

Incremento percentuale
(riga 3 / riga 4 – 1 x 100)

2,941176%

6

75% incremento percentuale
(riga 5 x 0,75)

2,205882%

7

Coefficiente fisso
(0,125 x 5)

0,60

8

Coefficiente di rivalutazione TFR
(riga 6 + riga 7)

2,805882%

9

Importo TFR rivalutato
(riga 1 x riga 8)

10.280,59 Euro

CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE – Per locazione degli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (ad esempio i negozi) – che è disciplinata dal Capo II (artt. 27-42) del Titolo I della L. 392/1978, vige l’art. 32 della citata L. 392/1978, in base al quale:
– le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore;
– per i contratti stipulati alla durata minima (6+6), l’aggiornamento non può essere superiore al 75% della variazione dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
– l’aggiornamento può riguardare anche le locazioni stagionali.
Per le locazioni abitative non ad equo canone, disciplinate dalla L. 431/1998, l’eventuale previsione di un aggiornamento in base all’Indice ISTAT è rimessa alla libera contrattazione delle parti, quando non sia oggetto degli accordi stipulati in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/1998.
In tutti i casi trattati al presente paragrafo, l’aggiornamento – se spettante in base alle pattuizioni vigenti – andrà calcolata sulla base della variazione dell’Indice ISTAT FOI intervenuta ogni anno nel mese corrispondente a quello di stipula del contratto (ad esempio in caso di contratto stipulato a gennaio 2016, la variazione andrà calcolata, nella misura pattuita, in base all’Indice ISTAT del mese di gennaio 2017 a valere sui canoni 2017, gennaio 2018 a valere sui canoni 2018, e così via). Il tutto, ovviamente, salvo diverse pattuizioni tra le parti.
Usualmente i contratti prevedono comunque un aggiornamento in misura pari al 100% oppure al 75% dell’Indice ISTAT.
Si ricorda che per gli immobili ad uso diverso da quello abitativo, l’originaria versione dell’art. 32 della L. 392/1978 prevedeva l’aggiornamento del canone con frequenza biennale; detta disposizione è stata poi modificata dal D.L. 07/02/1985, n. 12 (L. 05/04/1985, n. 118), che ha sancito anche per questi immobili il passaggio al regime di aggiornamento annuale a far data dal 08/04/1985. L’aggiornamento biennale permane quindi a tutt’oggi solamente per contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 12/1985 che ancora proseguono di rinnovo in rinnovo.

Esempio di calcolo (dati fittizi)

1

Canone di locazione mensile

1.000 Euro

2

Indice FOI mese di corresponsione del canone

109,00

3

Indice FOI corrispondente mese dell’anno precedente

107,00

4

Incremento percentuale
(riga 2 / riga 3 – 1 x 100)

1,87%

5

Canone rivalutato al 100%
(riga 1 x riga 4)

1.018,70 Euro

6

75% incremento percentuale
(riga 4 x 0,75)

1,40%

7

Canone rivalutato al 75%
(riga 1 x riga 6)

1.014 Euro

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