CREDITO D’IMPOSTA ERBORISTERIE – CHIARIMENTI
Si fa seguito alla richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità per le erboristerie di usufruire del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 65 del D.L. n. 18 del 2020.
Al riguardo, si evidenzia che, in base ai chiarimenti forniti dal Governo, le erboristerie sono assimilabili alle attività di commercio di prodotti per l’igiene personale, ovvero di generi alimentari. Tali esercizi commerciali possono, dunque, proseguire l’attività, non rientrando tra le attività commerciali sospese dal DPCM 11 marzo 2020.
Di conseguenza, in virtù della disposizione dettata dal comma 2, dell’art. 65, del D.L. n. 18 del 2020, si ritiene che tale tipologia di soggetti non beneficerebbe della misura agevolativa prevista dal comma 1, del medesimo articolo. il beneficio in parola, infatti, riguarderebbe le attività commerciali che sono state sospese in base al citato DPCM.
Presidenza FEI