NUOVE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 – DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N.19

Oggetto: Nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 – Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo u.s., n. 79 è stato pubblicato il decreto-legge in oggetto recante le nuove misure urgenti per il contenimento ed il contrasto dell’epidemia da Covid-19.

Il provvedimento entra in vigore oggi 26 marzo.

Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19 (art.1)

Al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dal Covid-19 potranno essere adottate, fino al 31 luglio termine dello stato di emergenza, su singole parti o sull’intero territorio nazionale, per periodi predeterminati, reiterabili e modificabili anche più volte, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, con possibilità di modularne l’applicazione in aumento o in diminuzione, una o più delle seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche con limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, se non per spostamenti limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza, motivi di salute o altre specifiche ragioni;

b) chiusura la pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonchè rispetto al territorio nazionale;

d) quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;

i) chiusura di cinema, teatri, , sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica e congressuale salva la possibilità di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione  di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, con la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilità di disporre o affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone  e merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e della altre attività didattiche delle scuole di ogni ordine  e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma restando la possibilità del loro svolgimento in modalità a distanza;

q) sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine  e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;

r) limitazione o sospensione o chiusura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive per l’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, esclusi i casi in cui la valutazione sia fatta esclusivamente su basi curriculari o con modalità a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità di generi agricoli, alimentari e di prima necessità da svolgersi con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di un distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di consumo sul posto, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei  servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, adottando adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità di generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano  previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusione dalle limitazioni alle attività economiche sopra individuate , con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

Fino al 31 luglio, termine dello stato di emergenza, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in applicazione delle misure sopra descritte ove ciò si assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo aver sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

Questa nuova modalità di autorizzazione per le attività sospese andrà a sostituire la comunicazione al prefetto di cui all’art. 1, comma 1, lett. e), del DPCM del 22 marzo 2020.

Attuazione delle misure di contenimento (art. 2)

Tutte le misure sopra descritte saranno adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), su proposta del Ministro per la salute, sentiti il Ministro dell’interno, della difesa, dell’economia e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui riguardino una o più regioni, ed il Presidente della Conferenza delle regioni nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

I medesimi DPCM possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità i DPCM sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico presso il Dipartimento della Protezione civile.

Nelle more dell’adozione dei DPCM citati, e con efficacia limitata fino a tale momento, le misure sopra descritte possono essere adottate, in casi di estrema necessità e urgenza, per situazioni sopravvenute, dal Ministro della salute.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Continuano inoltre ad applicarsi, nei termini originariamente previsti, le misure già adottate con i DPCM dell’8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti. Le altre misure, ancora vigenti continuano ad applicarsi per ulteriori 10 giorni.

Per assicurare il controllo parlamentare, i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo devono essere comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro adozione e il Presidente del Consiglio o un Ministro delegato ne riferisce alle stesse Camere ogni 15 giorni.

Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale (art.3)

Nelle more dell’adozione dei DPCM, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle sopra elencate, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza  strategica per l’economia nazionale.

I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti di oggetto  sopra descritti.

Queste disposizioni si applicano anche agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

Sanzioni e controlli (art. 4)

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1 del presente decreto, individuate ed adottate con i DPCM di cui all’art. 2 o con i provvedimenti degli enti locali di cui all’art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a  euro 3000.

Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale (l’ammenda) o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Nei casi di cui alle lettere:

i) (chiusura cinema, teatri, discoteche, ecc);

m) (chiusura palestre, piscine, ecc.);

p) (sospensione corsi professionali, ecc.);

u) (sospensione attività commerciali, ecc.),;

v) (sospensione attività di somministrazione, ecc.);

z) (sospensione di altre attività d’impresa o professionali, ecc.);

aa) (limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati)

si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Le violazioni sono accertate ai sensi della  legge 689 del 1981 sulla depenalizzazione dei reati. Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato (400 euro). Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni (cioè pagando 280 euro).

Le sanzioni alla violazione delle misure di contenimento dei DPCM sono irrogate dal Prefetto, quelle relative ai provvedimenti degli enti locali di cui all’art. 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Ai relativi procedimenti sanzionatori si applica la sospensione dei termini (per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020) prevista dall’art. 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18.

All’atto dell’accertamento delle violazioni alle misure di contenimento disposte dai DPCM, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Fatta salva l’ipotesi che la condotta integri il reato di delitto colposo contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. o di un più grave reato, la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus è sanzionata, ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, (Testo unico delle leggi sanitarie, così come appositamente modificato dal presente decreto) con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000

Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto in luogo di quelle penali si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 26 marzo 2020 nella misura minima ridotta alla metà (200 euro).

Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate sono stati definiti prima del 26 marzo con sentenze di condanna o decreti irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto (art. 101, D.Lgs. 507/1999), altrimenti l’autorità giudiziaria dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi a reati trasformati in illeciti amministrativi (art. 102 D.Lgs. 507/1999).

Il Prefetto assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate al cui personale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Disposizioni finali (art. 5)

Sono abrogati:

• il decreto-legge 23 febbraio, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis) – che non c’è nell’art. 3 sulle misure di contenimento e probabilmente si tratta di un refuso – e 4 sulle disposizioni finanziarie;

• l’art. 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 in materia di ordinanze contingibili e urgenti.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Presidenza FEI

Governo

Forza Erboristi

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