FEI 16.7.20 – EMERGENZA COVID-19 – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 LUGLIO 2020 – PROROGA AL 31 LUGLIO 2020 MISURE PREVISTE NEL DPCM 11 GIUGNO 2020
Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n.176 il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Il provvedimento proroga sino al 31 luglio 2020 le misure previste dal DPCM 11 giugno 2020, ivi comprese quelle di cui agli allegati, ad eccezione delle “Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative” (all. 9) e delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione di Covid-19 in materia di trasporto pubblico” (all. 15) che vengono aggiornate e sostituite dagli allegati 1 e 2 del nuovo decreto (ai quali si rinvia per gli elementi di dettaglio che, laddove rilevanti, saranno oggetto di approfondimento tecnico).
Si riporta per opportuna conoscenza il contenuto dell’Allegato 1 riferito alla Scheda tecnica relativa al commercio al dettaglio:
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
– Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
– In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura
corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
– Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare
assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
– Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti
igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
– Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente,
dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare
obbligatoriamente.
– I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di
interazione con i clienti.
– L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti
(prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
– Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
– Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire
l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso,
l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di
condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di
ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria
naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria
di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va
aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe
superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione
continuata l’estrattore d’aria.
– La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa
il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene
delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
Si riporta inoltre l’Allegato 11 di cui al DPCM 11.06.20 tuttora in vigore, come ribadito dal nuovo DPCM 14.07.20 relativo alle Misure per gli esercizi commerciali.
Allegato 11
Misure per gli esercizi commerciali
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione
dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti
sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi
lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e
bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo
di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in
funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Presidenza FEI
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