FEI – 10.10.20 – COVID – Proroga stato di emergenza al 31.01.21
Emergenza COVID-19 – Proroga stato di emergenza al 31 gennaio 2021 – Delibera dei Consiglio dei Ministri – Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125
Si informa che in data 8 ottobre è entrato in vigore il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020).
Il decreto, che fa seguito alla deliberazione di proroga dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre , introduce una ulteriore proroga – dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 – dell’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74).
Il provvedimento inserisce tra le misure per il contrasto del virus, indicate nell’articolo 1, comma 2, del citato D.L. 25 marzo 2020, n. 19, l’obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità (nuova lettera hh- bis).
Misure di contenimento a livello regionale (art. 1, comma 2)
La disposizione, modificando il disposto dell’articolo 1, comma 16, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, circoscrive la possibilità per le Regioni di adottare misure ampliative, rispetto a quelle disposte a livello nazionale, nei soli casi in cui sia espressamente previsto nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e d’intesa con il Ministro della Salute. Resta salva la possibilità di adottare invece misure più restrittive.
Proroghe termini previsti dal decreto legge 30 luglio 2020, n.83 (art. 1, comma 3)
L’articolo 1, comma 3, lettera b) proroga al 31 dicembre 2020 i termini delle disposizioni legislative contenute nel decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 – convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, che ne ha sostanzialmente confermato i contenuti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020).
La proroga al 31 dicembre 2020 riguarda quindi anche le seguenti prestazioni in smart working:
- termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ex art.3, co. 3., L n. 104/1992, e per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse, nonché per il riconoscimento della priorità allo svolgimento di smart- working per i lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa, di cui all’art 39, D.L. n 18/2020;
- termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché per l’invio semplificato della comunicazione telematica del lavoro agile, di cui all’art. 90, D.L. n. 34/2020.
La medesima proroga riguarda anche i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 del citato decreto n.83/2020, rispetto al quale vengono inserite le seguenti ulteriori disposizioni:
- 106 del D.L. n.18 del 2020 (cd. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, comprese le associazioni e fondazioni diverse dalle Onlus e associazioni di promozione sociale n.19-bis dell’allegato;
- art. 4 del D.L. n. 23 del 2020 (cd. Decreto Garanzie e Credito, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40) che prevede semplificazioni per la sottoscrizione e le comunicazioni relative a contratti bancari e finanziari – n.24 bis dell’allegato;
- art. 33 del D.L. n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) che prevede semplificazioni per la sottoscrizione di contratti finanziari e assicurativi, nonché’ disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi 30 ter dell’allegato;
- art. 34 del D.L. n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) che prevede semplificazioni per il collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati – n.30 quater dell’allegato;
- art. 221, comma 2 del D.L. n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) che prevede modalità telematiche nell’ambito del processo civile e penale (es. deposito telematico di atti e documenti, sostituzione di udienze con deposito telematico di note scritte contenenti solo istanze e conclusioni, partecipazione alle udienze mediante collegamenti audiovisivi a distanza, giuramento del consulente tecnico attraverso dichiarazione sottoscritta con firma digitale)– n.33 bis dell’allegato;
- art. 35 del D.L. n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto), che prevede l’incremento delle forze armate al fine del contenimento della diffusione del virus (operazione “strade sicure”) n. 34 bis dell’allegato.
Vengono inoltre soppressi, per ragioni di coordinamento normativo, i numeri 28 e 29 dell’allegato riguardanti:
- l’art. 42, comma 1, quarto periodo del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto Garanzie e Credito) che già prevede la cessazione del mandato del commissario straordinario per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali alla conclusione dello stato di emergenza o alla scadenza delle eventuali proroghe (n. 28 allegato);
- l’art. 6, comma 6 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 (“APP Immuni”) limitatamente alla parte in cui prevede l’interruzione dell’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma (n. 29 allegato).
Continuità operativa del sistema di allerta COVID (art. 2)
L’articolo 2 del decreto interviene sul citato art.6 del decreto legge n.28 del 2020 con il quale è stata istituita presso il Ministero della Salute la piattaforma per l’utilizzo dell’applicazione “Immuni” (Sistema di allerta Covid-19), a disposizione dei cittadini.
Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute, ai servizi della piattaforma si aggiunge ora quello dell’interoperabilità con le analoghe piattaforme dell’Unione europea che abbiano la stessa finalità, previa la valutazione d’impatto in base all’articolo 35 (“Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati”) del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati.
L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, effettuati ai sensi dell’articolo 6 in esame, sono interrotti alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzioni sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con DPCM, su proposta del Ministro della Salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (art. 3)
Il provvedimento dispone la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini previsti dai commi 9 e 10 dell’articolo 1 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, in scadenza entro il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020.
Inserimento del COVID-19 nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo (art. 4)
All’articolo 4, in attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, viene disposto l’inserimento della voce “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” (sezione VIRUS) nell’Allegato XLVI (elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo) del D.Lgs. 81/08 (testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Tale agente biologico viene classificato come appartenente al gruppo 3 (ossia agente che può causare malattie gravi in soggetti umani), costituisce rischio serio per i lavoratori e può propagarsi nella comunità.
Il secondo comma dell’articolo in esame prevede infine che il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 debba essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2 (adozione di barriere di protezione primarie e secondarie). Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve invece essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica.
Ultrattività del DPCM 7 settembre 2020 (art. 5)
Nelle more dell’adozione del prossimo decreto del Presidente del Consiglio, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste dal DPCM del 7 settembre 2020 con efficacia fino al 7 ottobre unitamente all’ulteriore misura in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie introdotte dal decreto in commento all’articolo 1, comma 2, lettera hh-bis) del D.L. 19/2020, di cui sopra.
Sanzioni
In caso di violazione delle regole anti-contagio, incluso il nuovo obbligo in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, introdotto dall’art. 1 del presente provvedimento, si ricorda che trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria – prevista dall’articolo 4, comma 1 del DL 19/2020 – da 400 a 1000 euro. Se la violazione è commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica la misura accessoria della chiusura dell’esercizio o della attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Presidenza FEI
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