Gianni Gruppioni Eletto Presidente della Commissione d’albo nazionale Audioprotesisti
COMUNICATO STAMPA DELLA COMMISSIONE D’ALBO NAZIONALE AUDIOPROTESISTI
Eletta la prima Commissione d’Albo Nazionale dei Tecnici Audioprotesisti. Con l’elezione della prima Commissione nazionale si apre una nuova fase storica della nostra professione. Sabato 26 settembre scorso, a Roma presso il Roma Convention Center “La Nuvola”, si è tenuta la prima assemblea degli aventi titolo per l’elezione delle 19 Commissioni di Albo Nazionali previste dalla Legge Lorenzin 3/2018 all’interno della FNO- TSRM PSTRP per il quadriennio 2021-2024. Le operazioni di voto si sono svolte nelle giornate del 26, 27 e 28 settembre presso il Centro Congressi Cavour a Roma.
Le Commissioni di Albo Nazionale sono costituite ciascuna da 9 componenti, ai sensi dell’Art. 2 D.M. 04.06.2020. La prima Commissione di Albo Nazionale degli Audioprotesisti eletta, è così composta:
Presidente: Gianni Gruppioni
Vicepresidente: Massimo Sitzia
Segretario: Corrado Canovi
Membro: Emanuela Fascetto
Membro: Luigi Giorgio
Membro: Laura Giulianati
Membro: Gaetano Lauritano
Membro: Pierfilippo Marcoleoani
Membro: Claudio Mariuzzo
I membri della neo Commissione Nazionale come da procedura riunitisi il giorno 7 ottobre a loro volta hanno designati Gianni Gruppioni Presidente, Massimo Sitzia Vicepresidente e Corrado Canovi Segretario.
Con questo ultimo atto si completa la riforma, di vitale importanza, che ha determinato l’insediamento dell’Albo degli Audioprotesisti in rappresentanza della nostra professione all’interno della Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP. La Commissione d’Albo Nazionale dei Tecnici Audioprotesisti è riconosciuta Organo ordinistico nazionale rappresentativo della Professione a livello centrale.
Le attribuzioni della Commissione Nazionale sono previste dall’articolo 8, comma 16 della Legge n. 3/2018 a cui spetta come ente pubblico:
a) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione;
b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5 (nei riguardi di cariche ordinistiche territoriali);
c) esercitare le funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15 dello stesso articolo 8 della Legge n. 3/2018.
Per comodità di consultazione si riproducono qui le lettere d),e) ed f) del detto comma 15:
d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all’accesso alla professione;
e) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;
f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3
Ciò posto, valga osservare, che:
a) per consolidata giurisprudenza, gli ordini professionali e rispettive Commissioni d’Albo sono titolati alla salvaguardia della categoria di soggetti di cui hanno la rappresentanza, a fronte di provvedimenti o atti che (non c’è bisogno di specificare ad es. nel nostro caso di specie, le gare) siano lesivi dell’interesse dell’intera categoria professionale, (cfr. ex multis Tar Toscana I, sentenza del 3 agosto 2015, n.1154; analogamente si veda Consiglio di Stato sez. IV 16 marzo 2012 n. 1478).
b) l’art. 3, comma 2 – Capo I, d.lgs. Capo Provvisorio dello Stato n. 233/1946, modificato dalla legge n. 3/2018, dispone che compete alla Commissione di Albo di ciascuna delle professioni sanitarie facenti parte dell’Ordine TSRM PSTRP dare il proprio contributo alle autorità locali nello studio e nella attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione. Tale previsione, del resto, si sposa e coordina perfettamente con quanto statuito – sempre dalla legge 3/2018 – circa il ruolo sussidiario della Federazione nazionale,, degli ordini professionali e delle Commissioni d’Albo.
In sostanza, compiuti in questo adempimento, la Legge (cfr. art. 1, comma 1, lett. c) decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018) ci qualifica come organo sussidiario dello Stato in rappresentanza degli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio delle professioni sanitarie, quali– tra le altre – anche la professione di Audioprotesista.
LA COMMISSIONE D’ALBO NAZIONALE AUDIOPROTESISTI ORDINE
TSRM – PSTRP