FEI – 9.12.20 – Ordinanza sindacale orari esercizi commerciali Comune di Roma – In vigore dal 9.12.20 al 6.01.21
Ordinanza n.244 del 7 dicembre 2020 – Nuovi orari esercizi commerciali
Di seguito contenuti della nuova Ordinanza della Sindaca Raggi n. 244 del 7 dicembre 2020 in materia di disciplina oraria delle attività commerciali artigianali e produttive che entra in vigore oggi 9 dicembre 2020 sino al 6 gennaio 2021 e che di fatto ha differenziato l’orario in sole due fasce.
1. che gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori, osservano dal lunedì al venerdì la seguente fascia oraria di apertura al pubblico:
Prima fascia, che comprende le fasce F1A ed F1B di cui all’O.S. n. 110/2020, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 5.00 alle ore 8.15;
2. che i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, i Phone center – Internet point osservino dal lunedì al venerdì la seguente fascia oraria di apertura al pubblico:
Seconda fascia, che comprende le fasce F2 ed F3 di cui all’O.S. n. 110/2020, con apertura da effettuarsi dopo le ore 9.15;
Attività MISTA: Tutti gli esercizi commerciali che svolgono attività mista (settore alimentare e non alimentare) possano scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte.
PIU’ TITOLI ABILITATIVI: In caso di possesso di più titoli abilitativi relativi ad attività esercitate nello stesso locale, il titolare dell’attività possa scegliere l’orario di apertura al pubblico nell’ambito delle fasce orarie in cui sono ricomprese le attività corrispondenti ai titoli stessi o dell’orario di apertura del titolo relativo ad attività non disciplinata dalla presente ordinanza;
Le disposizioni della presente Ordinanza si applichino anche agli esercizi commerciali e artigianali inseriti all’interno dei Centri Commerciali;
Per tutte le attività sopramenzionate l’orario dell’eventuale apertura al pubblico nei giorni prefestivi e festivi, anche infrasettimanali, non è assoggettato alle fasce orarie della presente Ordinanza, inoltre le disposizioni della presente ordinanza non si applicano nelle giornate del 23 e 30 dicembre 2020 e del 4 gennaio 2021.
Eccezioni: Le disposizioni della presente Ordinanza non si applichino a:
Commercio su aree pubbliche, edicole, rivendite di generi di monopolio (tabaccherie), farmacie, parafarmacie, esercizi di qualsiasi tipologia all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, attività di ristorazione in senso esteso (somministrazione di alimenti e bevande e laboratori di prodotti alimentari tra cui a titolo esemplificativo gelaterie, pizzerie a taglio, rosticcerie, etc.); negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici, concessionarie auto con laboratorio di riparazione-assistenza, attività di autoriparazione ovvero autofficine comunque denominate (a titolo esemplificativo meccatronici, elettrauti, carrozzieri, gommisti, etc.), acconciatori ed estetisti, le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie che effettuano vendita di testi scolastici e ad ogni altra attività non espressamente disciplinata dal presente provvedimento;
Scarica l’ordinanza: Comune di Roma Ord. n. 244 -7.12.20
Presidenza FEI