FEI 4.12.20 – Emergenza COVID-19 – D.P.C.M. 3.12.2020 – entrata in vigore – Efficacia dal 4.12.2020 al 15.01.2021
Emergenza COVID-19 – D.P.C.M. 3 dicembre 2020 – entrata in vigore – Efficacia dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021
Si informa che è stato pubblicato – nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 301 del 3 dicembre 2020) – il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (che si allega).
Il provvedimento – le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 dicembre u.s. e saranno efficaci fino al 15 gennaio 2021 – sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.
Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della Salute del 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino all’adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre p.v..
Si riportano, di seguito, le principali disposizioni di interesse per il Sistema, evidenziando le novità rispetto alle disposizioni del D.P.C.M. del 3 novembre 2020.
1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)
Per quanto riguarda gli spostamenti, viene confermato il divieto generale dalle ore 22:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo e introdotto l’ulteriore divieto dalle ore 22:00 del 31 dicembre alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021. Restano salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Per la restante parte della giornata resta fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, studio, motivi di salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 3).
Viene confermato, inoltre, il divieto – introdotto dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 3 dicembre 2020 n. 158 – dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nell’ambito del territorio nazionale, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 del divieto di ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti (comma 4).
Viene confermata la possibilità di disporre – per tutta la giornata o in determinate fasce orarie – la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (comma 5).
È confermato per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 6).
Si precisa che sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico (comma 10, lett. e).
Restano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Fermo restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere sono consentite se svolte all’aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni (comma 10, lett. f).
Viene confermata la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (comma 10, lett. l).
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto (comma 10, lett m).
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso, e confermato il divieto delle feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, e il divieto di sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi (comma 10, lett. n).
Restano sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, salvo si svolgano con modalità a distanza (comma 10, lett. o), nonché le mostre ed i servizi di apertura al pubblico di musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, con l’introduzione della eccezione delle biblioteche, dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione, e degli archivi (comma 10, lett. r).
I corsi di formazione pubblici e privati possono continuare a svolgersi solo con modalità a distanza. Si prevede, inoltre, che siano consentiti anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, diversi corsi abilitanti nel settore dei trasporti (accesso alla professione autotrasporto, CQC, merci pericolose, abilitazioni al volo, sicurezza trasporti, corsi di formazione finanziati o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Sono, inoltre, consentiti i corsi per le certificazioni necessarie alle professione di lavoratori marittimi, le prove teoriche e pratiche per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall’Ente nazionale dell’aviazione civile e dalle scuole di volo (comma 10, lett. s).
Restano sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (comma 10, lett. c), nonché lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata solo su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale e per la protezione civile (comma 10, lett. z).
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono alle medesime condizioni indicate nel D.P.C.M. del 3 novembre, ma si precisa che fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21:00.
Si conferma, inoltre, che nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi, edicole, punti vendita di generi alimentari, cui si aggiungono i punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici, (comma 10, lett. ff).
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano ad essere consentite alle stesse condizioni del D.P.C.M. del 3 novembre, cioè dalle ore 5.00 fino alle 18.00 con limite alla ristorazione con asporto fino alle ore 22.00 e senza limiti per la consegna a domicilio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati, precisando che dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la suddetta ristorazione è consentita solo con servizio in camera. Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (comma 10, lett. gg).
Restano comunque aperti, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati presso le aree di servizio e di rifornimento di carburanti anche lungo gli itinerari europei E45 ed E55, oltre che lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti (comma 10, lett. hh).
È confermata la chiusura degli impianti sciistici fino al 6 gennaio 2021. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti (comma 10, lett. oo).
2. Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità – “Scenario di tipo 3” – e da un livello di rischio alto (art. 2)
Viene confermata la possibilità che, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sulla base della procedura da ultimo definita dall’art. 1, comma 16-bis del DL 33/2020, e secondo quanto contenuto nel documento di “Prevenzione e risposta al COVID-19” di cui all’allegato 25, siano individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” (comma 1).
A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, alle Regioni individuate dalle medesime ordinanze si applicano le seguenti misure di contenimento (già prevista dal D.P.C.M. del 3 novembre):
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui all’ordinanza, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E’ consentito il transito sui territori individuati dall’ordinanza qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti (lett. a);
- è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune (lett. b);
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, compresi anche gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (lett. c).
Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, oggetto dell’ordinanza del Ministro della salute, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
Le ordinanze sopra citate sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia del D.P.C.M. (15 gennaio 2021).
3. Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità – “Scenario di tipo 4” – e da un livello di rischio alto (art. 3)
Sempre con ordinanza del Ministro della salute, adottata sulla base della procedura da ultimo definita dall’art. 1, comma 16-bis del DL 33/2020, e secondo quanto contenuto nel documento di “Prevenzione e risposta al COVID-19” di cui all’allegato 25, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” (comma 1).
A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze citate, nelle Regioni individuate si applicano le seguenti misure di contenimento:
- Confermato il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Restano, comunque, consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita; il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; il transito sui territori individuati dall’ordinanza qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti (comma 4, lett. a).
- Restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lett. ff). Restano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari – e con l’aggiunta rispetto alla previgente disposizione – dei prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie (comma 4, lett. b).
- Confermata la sospensione dell’attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade – con l’aggiunta degli itinerari europei E45 e E55 – negli ospedali, negli aeroporti, e ora anche nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (comma 4, lett.c).
- Tutte le attività previste dall’art. 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva (comma 4, lett. d).
- E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale (comma 4, lett. e).
- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (comma 4, lett. h).
- Viene introdotta la temporanea sospensione delle prove teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei relativi termini, in favore dei candidati impossibilitati a svolgere le suddette prove (comma 4, lett. l).
Le misure previste dagli altri articoli del D.P.C.M., si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
Si conferma che gli allegati 23[1] e 24[2] non hanno subito modifiche, così anche per l’allegato 9 contenente le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive che restano quelle approvate dalla Conferenza delle regioni l’8 ottobre 2020.
4. Limitazioni agli spostamenti da e per l’Estero (art. 6)
Vengono ampliate le deroghe consentite al divieto di ingresso in Italia, previsto per le persone che, nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato nei Paesi in precedenza ritenuti maggiormente a rischio Covid-19 (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Domenicana, Kosovo, Montenegro, Colombia – che prima rientravano nell’elenco F ora soppresso).
Per quanto riguarda i paesi per i quali la possibilità di ingresso in Italia non è subordinata a particolari motivi dello spostamento, viene aggiunto Singapore e vengono esclusi il Canada, la Georgia e la Tunisia (elenco D dell’allegato 20).
Si prevede, infine, che la classificazione dei Paesi Esteri – di cui all’allegato 20 – dai quali discende lo specifico regime di regolamentazione degli ingressi delle persone in Italia, possa essere modificata con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
5. Obbligo di test molecolare antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio dallo stato estero (art. 8)
Restano confermate le misure vigenti per l’ingresso nel territorio nazionale di persone che abbiano soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20, anche se asintomatiche.
Diversa, invece la disciplina che si applica – a decorrere dal 10 dicembre – alle persone che entrano nel territorio nazionale, dopo avere soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti, nei territori dell’Elenco C, dell’allegato 20 (che, fino al 9 dicembre, comprende Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Spagna e Regno Unito, e, a partire dal 10 dicembre p.v anche gli altri Paesi dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco). Per tali soggetti si prevede l’obbligo di presentare, al vettore o agli incaricati ai controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore precedenti, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In assenza di tale attestazione, le persone saranno sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.
Per gli ingressi in Italia da suddetti Paesi, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2021, per motivi diversi da quelli indicati nell’articolo 6, comma 1 (ossia lavoro, urgenza, salute, studio, rientro a domicilio, abitazione o residenza, ingressi di cittadini UE, di Stati Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San marino e Vaticano e relativi familiari, ingressi di cittadini di Stati terzi lungo soggiornanti in Italia e relativi familiari, ingressi per raggiungere le persone indicate con le quali vi è una stabile relazione affettiva) si prevede, in ogni caso, l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, per un periodo di quattordici giorni.
Tale obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario trova anche applicazione per le persone che abbiano soggiornato o transitato, nei citati Paesi esteri, sempre nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, per motivi diversi da esigenze di lavoro, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Tra i motivi dai quali discende l’esclusione dalla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, quando previsti, in caso di ingresso in Italia da Stati esteri, con specifico riferimento agli ingressi consentiti per ragioni non differibili, viene esclusa la partecipazione a manifestazioni fieristiche di livello internazionale, e l’attestazione che deve essere obbligatoriamente presentata, al vettore o ai soggetti deputati ai controlli, deve riguardare l’essersi sottoposti, nelle 48 ore (non più 72) antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Si prevede, inoltre, che nei casi di ingressi in Italia con voli “Covid tested”, conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre e successive modificazioni, non trovino applicazione, quando previsti, la sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di attestare di essersi sottoposti a test risultato negativo.
6. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art.10)
Nel periodo compreso dal il 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera (da parte di navi di bandiera italiana o estera) e le navi battenti bandiera estera non potranno entrare nei porti nazionali, neanche ai fini della sosta inoperosa.
Cordiali saluti.
Presidenza FEI
[1] Si ricorda che l’allegato 23 indica le seguenti attività: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari); Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione; Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio; Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio; Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati; Commercio al dettaglio di biancheria personale; Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati; Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori; Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, di erboristeria in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali; Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
[2] Si ricorda che l’allegato 24 indica le seguenti attività: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie e tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.