FEI 20.12.20 – DL 18.12.20 – ULTERIORI MISURE URGENTI EMERGENZA COVID-19

Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”  (cd decreto Natale) – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – entrata in vigore

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale  n. 313 del 18 dicembre 2020 decreto legge 172 2020 NATALE_ – ed è entrato in vigore in data odierna, il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19″.

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto  legge 2 dicembre 2020, n.158 in materia di spostamenti, nell’ambito del territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021  il nuovo decreto integra e rafforza il quadro delle misure di contenimento alla diffusione del virus vigenti nel periodo relativo alle festività natalizie ed inizio nuovo anno. In particolare, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre p.v. e il 6 gennaio 2021, si applicheranno su tutto il territorio nazionale le misure previste per le c.d. zone rosse, mentre nei restanti giorni (feriali) si applicheranno le misure previste per le c.d. zone arancioni. Viene, inoltre, previsto un contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione.

Nell’evidenziare che, durante l’intero periodo sopra indicato, restano ferme, per quanto non disciplinato dal decreto legge in commento, le misure adottate dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (su cui si è riferito con nota dello scorso 4 dicembre, si illustrano, di seguito, le principali disposizioni di interesse per il Sistema contenute nel nuovo provvedimento.

1. Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio nuovo anno (art. 1)

Nei giorni dal 24 al 27 dicembre 2020, dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, dal 5 al 6 gennaio 2021, si applicano, sull’intero territorio nazionale, le misure di contenimento del contagio previste dall’art. 3 del D.P.C.M. del 3 dicembre u.s. per le cosiddette zone rosse, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Nel rinviare per il dettaglio delle misure alla nostra nota dello scorso 4 dicembre, si evidenziano le seguenti:

  • sono vietati tutti gli spostamenti – non solo extra, ma anche intraregionali e intracomunali – salvo che per motivi di lavoro, salute, necessità o rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del citato d.P.C.M.. (Quindi le erboristerie restano aperte).
  • Si applicano altresì le restrizioni per gli esercizi commerciali ubicati all’interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili. (Quindi le erboristerie ubicate in questi luoghi purtroppo restano chiuse). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, dei prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita, senza restrizioni orarie, la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Nei giorni dal 28 al 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le misure di contenimento del contagio previste dall’art. 2 del medesimo D.P.C.M. del 3 dicembre per le cosiddette zone arancioni, cioè le zone caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Nel rinviare per il dettaglio alla citata nota 4 dicembre u.s. si evidenziano le seguenti:

  • sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute ad esigenze di lavoro, salute o altra necessità. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • sono vietati anche gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, necessità o  per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune, ma – ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto legge in commento – sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia;
  • la mobilità all’interno del comune di domicilio, residenza o abitazione non è soggetta  a limitazione, salvo che dalle ore 22:00 alle ore 5:00;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita, senza limiti di orario, la sola ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto è ammessa fino alle ore 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, compresi anche gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • è consentita l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio fino  alle ore 21.00.

Durante il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è, comunque, consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, situata nella medesima Regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

1.1 Regime sanzionatorio (art. 1, comma 3)

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l’articolo 1, comma 3 del provvedimento specifica che le violazioni delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il suddetto articolo 4 – si ricorda – prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Presidenza FEI

Forza Erboristi

http://www.feierboristi.org/fei/fei-20-12-20-dl-18-12-20-ulteriori-misure-urgenti-emergenza-covid-19/

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